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Per l’accertamento della disabilità basta l’invio telematico del certificato medico

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 giugno 2025

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Con il messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025, l’INPS, ha reso alcuni chiarimenti in materia di riforma della disabilità, volti a coordinare la nuova disciplina di cui al DLgs. 62/2024, con quanto stabilito dall’art. 25 comma 5 del DL 90/2014, che prevede il riconoscimento in via provvisoria delle prestazioni previste per i maggiorenni invalidi ai soggetti già titolari di indennità di frequenza, qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda in via amministrativa entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

Si ricorda, con l’occasione, come la riforma introdotta dal DLgs. 62/2024 abbia previsto una nuova modalità per l’avvio del procedimento di accertamento della condizione di disabilità.

Nel dettaglio, l’art. 6 comma 1 del medesimo decreto dispone che il procedimento per la valutazione di base si attivi su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore ovvero del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo.
Dunque, l’invio telematico all’INPS del nuovo certificato medico introduttivo attiva direttamente il procedimento, senza la necessità di associare ad esso alcuna domanda di accertamento sanitario.

Ebbene, alla luce di tale disposizione, l’Ente previdenziale precisa che, nelle Province nelle quali è in corso la sperimentazione della riforma dell’accertamento della disabilità (ossia: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro, Sassari. A queste si aggiungeranno, dal 30 settembre 2025: Aosta, Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza e Trento; si veda “Slitta al 2027 la riforma in materia di disabilità” del 26 febbraio 2025), per “domanda in via amministrativa” ai sensi del menzionato art. 25 comma 5 del DL 90/2014, deve intendersi l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 62/2024, effettuato nei 6 mesi precedenti al compimento della maggiore età.

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