Agevolati i piani di azionariato diffuso anche se sono esclusi i direttori generali
Con la risposta n. 147, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate commenta l’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. g) del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 2.065,83 euro, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’acquisto.
In merito all’esclusione dei lavoratori assunti a tempo determinato, si conferma che, in merito al concetto di “generalità”, tale espressione si riferisce alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. anche circ. INPS n. 11/2001 e ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2002).
Con riferimento, invece, all’esclusone dal Piano dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, si osserva che nel caso analizzato dalla risposta ad interpello la medesima non è motivata da intenti discriminatori, ma risponde in primo luogo alla necessità di uniformarsi alle politiche di remunerazione adottate dalla società soggette alla disciplina di cui all’art. 123-ter del DLgs. 58/98 e dell’art. 84-quater del Regolamento emittenti.
Si ritiene, pertanto, che anche con riferimento a tale fattispecie possa risultare applicabile l’agevolazione recata dall’art. 51 comma 2 lettera g), del TUIR a condizione, tuttavia, che vengano rispettate anche le ulteriori condizioni previste dalla norma.
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