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IL CASO DEL GIORNO

Applicazione delle agevolazioni non immediata per i lavoratori sportivi in forfetario

/ Alberto GIRINELLI

Martedì, 24 giugno 2025

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A distanza di due anni dall’entrata in vigore della riforma dello sport, rimangono ancora alcune questioni aperte, riguardanti, in particolare, il coordinamento tra le regole applicabili al lavoro sportivo e la disciplina dedicata ai contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; tali aspetti non sono stati infatti ancora presi esplicitamente in considerazione dall’Agenzia delle Entrate e, dall’analisi dei modelli dichiarativi, emerge un panorama ancora non del tutto uniforme.

L’analisi non può che prendere le mosse dall’art. 25 comma 2 del DLgs. 36/2021, secondo cui l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel DLgs. 36/2021, trovano applicazione ai rapporti di lavoro sportivo, in quanto compatibili, le norme sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Le prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico possono quindi essere fornite anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo professionale.

Secondo i criteri generali, i lavoratori autonomi possono scegliere il regime fiscale e contabile da applicare tra il regime ordinario ai fini delle imposte dirette e IVA e il regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Al riguardo, nessuna deroga o limitazione è posta dal DLgs. 36/2021.

Il lavoro sportivo nel settore dilettantistico beneficia inoltre di alcune agevolazioni di natura tributaria e contributiva.
Sotto il profilo tributario, in base all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. Da questa disposizione, che fa riferimento, in generale, “ai fini fiscali”, non emergono esclusioni dall’agevolazione per i soggetti in regime forfetario, né la stessa pare integrare la causa di esclusione di cui all’art. 1 comma 57 lett. a) della L. 190/2014.

Dal quadro sopra delineato emerge che:
- non sussistono disposizioni normative che escludano i contribuenti in regime forfetario dalla disciplina applicabile ai lavoratori sportivi;
- non constano chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate che escludano l’applicazione delle agevolazioni fiscali nei confronti dei lavoratori sportivi in regime forfetario.
Per quanto sopra, non si vedono ragioni per escludere in capo al lavoratore autonomo del settore sportivo la possibilità di applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, con le relative misure agevolative.

Dall’analisi dei modelli dichiarativi relativi sia al periodo di imposta 2023, sia al periodo di imposta 2024 emergono tuttavia alcune difficoltà applicative, dovute al fatto che il quadro LM relativamente a entrambe le annualità 2023 e 2024 non prevede la possibilità di considerare l’agevolazione di cui all’art. 36 comma 6 del DLgs. 36/2021, a differenza di quanto previsto per il quadro RC e il quadro RE, che consentono di beneficiare della non imponibilità dei compensi fino a 15.000 euro, attraverso la compilazione di campi ad hoc.

Al momento l’unica modalità possibile per il contribuente in regime forfetario che intendesse beneficiare dell’agevolazione in commento è quindi quella di indicare i compensi da lavoro sportivo nel quadro LM già al netto della quota esente (si veda “Compensi da lavoro sportivo nel quadro LM in via extracontabile” del 22 maggio 2024).
Tale soluzione tuttavia non garantisce il controllo sull’eventuale superamento del limite in presenza di ulteriori compensi sportivi di diversa natura che, secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche del modello REDDITI PF 2025, viene effettuato considerando esclusivamente gli importi indicati negli appositi righi del quadro RC e RE.

Lato contributivo, invece, l’INPS, con la circ. n. 72/2024, sembra estendere ai contribuenti in regime forfetario l’agevolazione contributiva di cui all’art. 35 comma 8-bis del DLgs. 36/2021, secondo cui l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui, fornendo indicazioni su come compilare il quadro RR del modello REDDITI PF anche in presenza di compensi indicati nel quadro LM.

In assenza di auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la situazione può essere così riassunta:
- il regime forfetario risulta compatibile, in presenza dei requisiti della L. 190/2014, con l’attività di lavoro sportivo, in assenza di esclusioni esplicite;
- l’agevolazione fiscale riservata agli sportivi dilettanti dovrebbe spettare anche in caso di applicazione del regime forfetario;
- l’agevolazione contributiva è applicabile anche ai contribuenti in regime forfetario, secondo quanto chiarito dall’INPS.

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