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IMPRESA

Non confermate le misure protettive con creditori indisponibili alle trattative

Insussistenza del nesso di funzionalità/strumentalità tra le misure e il risanamento

/ Antonio NICOTRA

Lunedì, 23 giugno 2025

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Le misure protettive previste dagli artt. 18 e ss. del DLgs. 14/2019 (CCII) nell’ambito della composizione negoziata della crisi — che non è procedura concorsuale, ma un percorso volto al risanamento dell’impresa attraverso trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza di un esperto, che agevola le stesse e facilita la conclusione di un accordo — rispondono all’esigenza di cristallizzare la situazione esistente al momento in cui le trattative vengono iniziate e conseguentemente di agevolare il loro positivo esito, per addivenire ad una delle conclusioni previste dall’art. 23 del CCII.

Tali misure non scattano ex lege in quanto l’automatic stay previsto dal CCII, pur dispiegando i suoi effetti dalla data della pubblicazione della domanda e dell’accettazione dell’esperto nel Registro delle imprese, necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria ai fini della loro conferma.

L’art. 18 comma 1 del CCII precisa che, dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, né possono acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore.

Per effetto dell’istanza di conferma di misure protettive: non può essere pronunciata nei confronti dell’imprenditore la sentenza di apertura della liquidazione o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata ex art. 18 comma 4 del CCII; i creditori destinatari delle misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di conferma delle misure ai sensi dell’art. 18 comma 5 del CCII; nelle società di capitali, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi, non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4,5 e 6, e 2482-ter del c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4, e 2545-duodecies del c.c. (art. 20 del CCII).

La conferma delle misure — per espresso richiamo alle norme del procedimento cautelare ex artt. 669-bis e ss. c.p.c. e la strumentalità delle stesse ad assicurare l’esito positivo delle trattative nell’ambito della composizione negoziata — deve essere fondata sul positivo riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, quali elementi costituitivi, verificati anche in ragione delle precisazioni dell’esperto.

Il primo requisito va individuato nelle prospettive di risanamento dell’impresa o di superamento dello stato di crisi, che si realizzano mediante il percorso di negoziazione con i creditori e l’ausilio dell’esperto, la cui conclusione porta a uno degli esiti ex art. 23 del CCII.

Il periculum in mora va inteso nel rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di “aggressioni” patrimoniali da parte dei singoli creditori sul patrimonio dell’impresa, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative: è necessaria la verifica dell’idoneità delle misure richieste a raggiungere tale risultato, pertanto, la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento.

Sul tema, si registra il Tribunale di Rovigo 6 maggio 2025, il quale ha rigettato la richiesta di conferma delle misure in una fattispecie nella quale i creditori sociali, anche dopo un tentativo di revisione del progetto di piano, non si erano astenuti dall’iniziare e/o proseguire azioni esecutive o liquidatorie dimostrando una scarsa propensione a concludere positivamente le trattative.

La condotta dei creditori rappresenta un elemento estrinseco dal quale, secondo la giurisprudenza (Trib. Padova 2 marzo 2023 e Trib. Piacenza 22 dicembre 2022), può ricavarsi l’insussistenza del nesso di funzionalità/strumentalità tra le misure protettive e il probabile risanamento dell’imprenditore e, per l’effetto, del requisito della proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

In tema di composizione negoziata, le misure protettive non possono essere confermate in assenza di una possibilità di risanamento, stante la dichiarata indisponibilità alle trattative pervenuta dai creditori appartenenti alle principali categorie ad aderire alla manovra di risanamento.

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