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Martedì, 24 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Dall’INAIL le istruzioni per riliquidare le prestazioni economiche

Sono interessati i settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico

/ Giada GIANOLA

Martedì, 24 giugno 2025

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Alla luce della riliquidazione delle rendite al 1° gennaio 2025 pari allo 0,84% (coefficiente di rivalutazione 1,0084) approvata con i DM 56/2025 e 57/2025 rispettivamente per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico e per il settore agricoltura, l’INAIL, con la circolare n. 37/2025, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, oltre alle istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

In merito alle rendite per inabilità permanente, per il settore industria la retribuzione media giornaliera è stabilita in 97,27 euro ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali sono dunque stabiliti, dal 1° gennaio 2025, rispettivamente in 20.426,70 euro e 37.935,30 euro.
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria; in ogni caso, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito in: 54.626,83 euro per i comandanti e i capi macchinisti; 46.281,07 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 42.108,18 euro per gli altri ufficiali.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 30.834,39 euro.
Gli importi da considerare per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
- lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale 30.834,39 euro;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale;
- lavoratori autonomi: retribuzione annua convenzionale 20.426,70 euro.

L’INAIL precisa che per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è pari a 20.426,70 euro. L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15% è fissato in 395 euro.
Nei settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 12.342,84 euro, mentre quello dell’assegno per assistenza personale continuativa ammonta a 672,72 euro.

Quanto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi sono: per i lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato la retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 50,99 euro; per i lavoratori autonomi la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria (57,32 euro).

Con la circolare in commento vengono poi indicati gli importi degli assegni continuativi mensili di cui agli artt. 124 e 235 del DPR 1124/1965, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite (rideterminati nella misura di 377,46 euro e 472,79 euro rispettivamente per il settore industria e agricoltura per una percentuale di inabilità da 50 a 59%, e nella misura di 1.514,87 e 1.605,21 euro per una percentuale di inabilità da 90 a 100%).

L’INAIL fornisce infine le indicazioni circa le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso e detta alle Sedi le istruzioni operative.
Si precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei DM nn. 56 e 57, sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I (che riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici).

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento degli indicati modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

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