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FISCO

Canone periodico da contratto EPC con IVA a geometrie variabili

Può applicarsi l’aliquota ridotta a seconda di ciascuna componente

/ Emanuele GRECO e Enrico ZANETTI

Martedì, 24 giugno 2025

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Il contratto di prestazione energetica o di rendimento energetico (c.d. “EPC”) è un “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, in cui i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari” (art. 2 comma 2 lett. n) del DLgs. 102/2014).

Questo tipo di contratto, al quale è riconducibile anche il c.d. “contratto di servizio energia plus”, di cui all’Allegato II del DLgs. 115/2008, prevede che vengano affidati a una medesima impresa:
- la realizzazione di interventi di efficienza energetica sull’involucro e sugli impianti di fornitura di energia termica di un edificio;
- la gestione degli impianti di fornitura di energia termica del medesimo edificio per un numero di anni sufficiente ad assicurare che i risparmi economici derivanti dall’efficientamento energetico “iniziale”, in termini di minori consumi e di minori oneri manutentivi annui, consentano di ripagare anche gli interventi di efficientamento energetico “iniziale”.

Sul piano IVA, l’emissione della fattura, nei confronti del committente, in relazione al corrispettivo pattuito per i lavori “iniziali” di efficientamento energetico, non avviene al momento di ultimazione dei medesimi (né, tanto meno, per SAL prima della loro ultimazione). La fatturazione avviene, pro quota, lungo tutto l’arco di durata del contratto “EPC”, nell’ambito di un canone periodico che comprende, oltre alla “quota fissa lavori” (al netto, ovviamente, della parte che risultasse già coperta da incentivi pubblici, come ad esempio quelli della misura “PNRR M7-I17” o del “Conto Termico”, richiedibili al GSE), anche le quote fisse di manutenzioni ordinarie e straordinarie “programmate” e di altri servizi periodici connessi alla fornitura e monitoraggio dell’energia termica, nonché le quote variabili di manutenzioni ordinarie e straordinarie “non programmate” ed eventualmente di fornitura dell’energia stessa.

In sostanza, appare opportuno dare separata evidenza, mediante la fatturazione, di ciascuna delle componenti fisse e variabili, che concorrono a formare il canone periodico richiesto al committente dei lavori, secondo le previste scadenze contrattuali.

In coerenza con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 288/2019 (relativa a un particolare caso di “contratto di servizio energia plus”), sembra, pertanto, corretto concludere che l’aliquota IVA applicabile in relazione a ciascuna componente sia quella propria della specifica prestazione eseguita.

Nel caso in cui si convenisse con questa impostazione, si delineerebbero le seguenti conseguenze:
- sulla parte di canone periodico “EPC” riconducibile alla quota fissa di corrispettivo degli interventi di efficienza energetica sull’involucro dell’edificio, l’IVA può trovare applicazione con l’aliquota del 10%, se, dal punto di vista urbanistico, gli interventi si inquadrano tra quelli di restauro e risanamento conservativo o quelli di ristrutturazione edilizia (n. 127-quaterdecies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72), fermo restando che, con riguardo agli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono inquadrarsi anche tra quelli di “mera” manutenzione straordinaria (n. 127-duodecies della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72);
- sulla parte di canone periodico “EPC” riconducibile alla quota fissa di corrispettivo degli interventi di efficienza energetica sugli impianti che forniscono energia termica all’edificio, l’IVA può trovare applicazione con l’aliquota del 10%, se la fornitura di energia nell’ambito del contratto “EPC” (il quale costituisce, con evidenza, un “sottoinsieme” del contratto di servizio energia) è “per uso domestico” (n. 122 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72);
- sulla parte di canone periodico “EPC” riconducibile alle quote fisse e alle quote variabili di corrispettivo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di monitoraggio dei consumi degli impianti di fornitura dell’energia termica, l’IVA può trovare applicazione con l’aliquota del 10%, se la fornitura di energia nell’ambito del contratto “EPC” (il quale costituisce, come detto, un “sottoinsieme” del contratto di servizio energia) è “per uso domestico” (n. 122 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72);
- sulla parte di canone periodico “EPC” riconducibile alla quota variabile di corrispettivo per la fornitura dell’energia (ove risulti compresa anch’essa nel contratto), l’IVA può trovare applicazione con l’aliquota del 10%, se l’energia fornita, oltre ad essere “per uso domestico”, è “prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento” (n. 122 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72), oppure se è “gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi l’anno” (n. 127-bis della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72).

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