Atto di fusione iscritto con effetto sanante anche in pendenza di opposizione del creditore
Il creditore può, ex post, esercitare l’azione revocatoria
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16689, depositata il 22 giugno, ha stabilito che la sanatoria delle invalidità dell’atto di fusione in esito alle iscrizioni nel Registro delle imprese, di cui all’art. 2504-quater comma 1 c.c., attiene a qualunque vizio o irregolarità, incluso quello dell’esecuzione dell’operazione di fusione in pendenza dell’opposizione del creditore ex art. 2503 c.c. L’adempimento pubblicitario sana anche questo vizio, lasciando al creditore opponente pregiudicato unicamente la tutela risarcitoria di cui all’art. 2504-quater comma 2 c.c.
La negazione della tutela reale, peraltro, non preclude al creditore la possibilità di agire a tutela del suo interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale, sia pure ex post, mediante ...
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