Operative le norme sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo
Il DM 27 giugno 2025 regola l’anzianità delle perdite e l’anzianità di appartenenza al gruppo ai fini dell’art. 177-ter del TUIR
Il decreto del Vice Ministro del 27 giugno 2025, diffuso ieri sul sito del Dipartimento delle Finanze, contiene le disposizioni attuative dell’art. 177-ter del TUIR sulla libera compensabilità delle perdite infragruppo.
Secondo la predetta norma, le limitazioni al riporto delle perdite previste nei casi di cui all’art. 84 comma 3 del TUIR (trasferimento delle partecipazioni e modifica dell’attività svolta), ovvero di operazioni straordinarie neutrali (tra le quali l’art. 2 del DL 84/2025 ha incluso il conferimento d’azienda), non si applicano qualora le operazioni si verifichino all’interno dello stesso gruppo di società.
L’art 177-ter comma 2 del TUIR, in particolare, demandava a un decreto di attuazione la determinazione del periodo di appartenenza al gruppo di ciascuna società (“anzianità di gruppo”), nonché della “anzianità delle perdite”, questioni affrontate proprio dal DM 27 giugno 2025 in commento.
L’art. 3 comma 1 lett. a) del DM conferma, in relazione alle “perdite infragruppo”, il principio della norma primaria secondo cui la libera compensabilità è tale per le perdite conseguite in periodi nei quali le società partecipanti erano già appartenenti allo stesso gruppo, precisando però che a questi fini l’appartenenza va verificata all’inizio di tale periodo d’imposta; se l’ingresso del gruppo avviene in qualsiasi giorno del periodo d’imposta successivo al primo giorno, avranno lo status di perdite infragruppo liberamente compensabili le sole perdite prodotte dal periodo successivo.
Per quanto riguarda le “perdite omologate”, si conferma che esse sono tali se, pur essendo prodotte in periodi precedenti a quello di ingresso nel gruppo della società, sono state assoggettate alle condizioni e ai limiti per il riporto (vitalità e ammontare del patrimonio netto); si confermano, peraltro, le indicazioni della Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 secondo cui, ove il trasferimento delle partecipazioni non sia stato accompagnato (come di regola avviene) dalla modifica dell’attività, le perdite della società interessata non possono qualificarsi come “omologate”, ma lo diventano in occasione di una successiva operazione (ulteriore trasferimento delle partecipazioni questa volta con modifica dell’attività, fusione, ecc.) in cui esse sono sottoposte ai test di vitalità e al limite del patrimonio netto.
La stessa Relazione, con una lettura a specchio dell’art. 3 comma 2 del DM, chiarisce che rientrano potenzialmente tra le perdite omologate anche le perdite ante 2024 (esse lo diventano, al pari delle perdite non infragruppo prodotte dal 2024, in occasione della prima operazione in cui sono soggette ai test).
I criteri atti a individuare l’anzianità delle perdite omologate sono contenuti nell’art. 4 del DM, il quale fissa un principio generale per cui esse si considerano conseguite nel periodo d’imposta in cui sono sottoposte ai test. La conseguenza è quella per cui le condizioni (vitalità) e i limiti (patrimonio netto) per il riporto di tali perdite sono automaticamente disapplicati se le società appartengono allo stesso gruppo al momento di effettuazione dell’operazione e hanno fatto parte del gruppo, alternativamente:
- sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono state prodotte;
- sin dal momento in cui le perdite sono state omologate con i test di vitalità e con il limite del patrimonio netto.
L’anzianità della partecipazione al gruppo ai fini delle disposizioni dell’art. 177-ter è regolata dall’art. 5 del DM. Si prevede, ad esempio, che in caso di fusione di società appartenenti allo stesso gruppo, alla società incorporante o risultante dalla fusione è attribuita quale anzianità di gruppo la minore tra quelle delle società partecipanti, o che in caso di fusione tra società che non appartengono allo stesso gruppo l’anzianità di gruppo decorre dalla data di efficacia della fusione.
Specifiche regole sono poi previste per la scissione e per il conferimento d’azienda.
L’art. 6 del DM regola i casi in cui vi siano sia perdite infragruppo, sia perdite omologate, sia ancora perdite diverse da quelle appartenenti a tali due categorie, e l’ammontare complessivo delle perdite sia superiore al patrimonio netto, assunto nel suo valore contabile o al valore reale certificato da perizia di stima.
In coerenza con il criterio direttivo fissato dall’art. 177-ter comma 2 del TUIR, si stabilisce che l’eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite appartenenti alla terza categoria, caratterizzata dal riporto limitato. Si prevede, inoltre, che si considerino prioritariamente utilizzate le perdite conseguite nei periodi d’imposta più risalenti, pur se tale principio non si applica alle perdite a riporto quantitativamente illimitato di cui all’art. 84 comma 2 del TUIR, realizzate nei primi tre periodi d’imposta.
L’art. 7 del DM, da ultimo, contiene disposizioni di coordinamento con la disciplina del consolidato, stabilendosi ad esempio che, all’atto dell’interruzione della tassazione di gruppo, le perdite riattribuite tornino ad assumere lo status di perdite non omologate.
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