Per l’esclusione delle quotate dallo split payment rileva l’emissione della fattura
Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza temporale dell’art. 10 del DL 84/2025
Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini IVA, sono escluse dall’ambito di applicazione dello split payment con riguardo alle operazioni, effettuate nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal prossimo 1° luglio, senza che assuma rilievo la data di effettuazione delle stesse. Pertanto, la scissione dei pagamenti si applica alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025. Occorre considerare, infatti, che una fattura è emessa quando risulta trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), come più volte chiarito dalla prassi amministrativa (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019 e FAQ 13 febbraio 2025).
Si tratta di quanto precisato in una FAQ pubblicata ieri nella sezione “Enti e PA - Pagamenti delle imposte” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 10 del DL 84/2025 ha soppresso la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, che prevede l’inclusione delle società inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate ai fini IVA, nell’ambito applicativo dello split payment. La modifica normativa è volta ad allineare la disciplina nazionale alla decisione (Ue) n. 1552/2023, con la quale l’Italia è stata autorizzata a prevedere tale meccanismo sino al 30 giugno 2026 con esclusione, a partire dal 1° luglio 2025, delle operazioni effettuate nei confronti delle predette società.
Il citato art. 10 del DL 84/2025 ha stabilito che l’esclusione delle società quotate dall’ambito applicativo dello split payment ha effetto a decorrere dal prossimo 1° luglio e “si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.
Come riportato negli scorsi giorni su Eutekne.info, sulla base del tenore letterale della disposizione, quindi, il criterio di riferimento sembra essere la data di emissione della fattura che potrebbe non coincidere, però, con quella di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Si deve considerare, infatti, che le fatture devono essere emesse, di regola, entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (si veda “Esclusione dallo split payment per le quotate dal 1° luglio con aspetti da chiarire” del 24 giugno 2025).
Proprio la formulazione letterale della norma in esame ha portato l’Agenzia delle Entrate a confermare che l’esclusione delle società quotate dall’ambito applicativo dello split payment “opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse”.
La soluzione interpretativa è quella più fedele al dettato normativo, anche se il criterio di decorrenza temporale adottato nel decreto legge (data di emissione della fattura anziché momento di effettuazione dell’operazione) può creare criticità applicative. Si pensi a una fattura emessa entro il 30 giugno 2025, ma scartata dal Sistema di Interscambio per uno dei motivi previsti. In questo caso, sorgerebbe il dubbio sull’esatta modalità di applicazione dell’IVA all’operazione (split payment o rivalsa ordinaria), laddove il documento corretto fosse inviato nei successivi 5 giorni. La prassi amministrativa emanata in materia di superbonus (es. risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 103/2024) potrebbe fare propendere per il mantenimento della scissione dei pagamenti, ma un chiarimento sul punto appare opportuno.
Per le fatture emesse a decorrere dal prossimo 1° luglio, dunque, i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso le società quotate, così da esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie dove si applica il meccanismo del reverse charge (si veda “Società quotate senza split payment a partire dal 1° luglio” del 13 giugno 2025).
Dal punto di vista pratico:
- il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica;
- il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni.
Qualora il cedente o prestatore applichi erroneamente il meccanismo dello split payment a un’operazione effettuata verso una società quotata, risulta possibile regolarizzare la situazione tramite una nota di credito a storno della fattura e la successiva emissione del documento corretto.
In caso di inerzia del fornitore, si ricorda che il cessionario o committente è tenuto a comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni da quando è stata emessa la fattura irregolare, così da non incorrere nella violazione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, punita con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. La comunicazione avviene inviando un file XML con codice “TD29” al Sistema di Interscambio.
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