Rilascio della patente a punti con avvio della formazione
Dall’Ispettorato nazionale del Lavoro nuovi chiarimenti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
Chi non ha ancora assolto completamente agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, ma ne ha avviato il percorso, potrà comunque ottenere la patente a crediti.
Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) con le nuove FAQ pubblicate il 26 giugno e finalizzate a fornire ulteriori chiarimenti sullo strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, previsto dall’art. 27 del DLgs. 81/2008.
Tra i temi esaminati il più interessante appare quello della formazione, che il citato art. 27 annovera tra i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono avere per poter ottenere il rilascio informatico della patente. Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 deve essere, infatti, dichiarato l’assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008.
In tal senso, secondo la FAQ pubblicata dall’INL, ai fini del rilascio della patente non è necessario un completo assolvimento di tutto il percorso formativo, il quale, tuttavia, deve quanto meno essere avviato. Non è quindi sufficiente, a parere di chi scrive, la semplice prenotazione o calendarizzazione delle giornate di formazione, come ad esempio avviene ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (cfr. circ. INL n. 4/2021), ma il datore di lavoro dovrà documentare l’inizio del percorso.
In ogni caso, prescindendo dallo sblocco dell’attività ovvero dal rilascio della patente a fronte del solo avvio della formazione, il lavoratore non potrà comunque essere adibito alla specifica attività fino a quando non sarà attestato il completamento della formazione. Un aspetto, questo, che trova conferma anche nel nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione dove, anche al fine di evitare pericolose incomprensioni, è stato eliminato il riferimento ai 60 giorni di tempo per poter completare il percorso formativo.
L’Ispettorato ritorna poi sulla certificazione SOA in III classifica, che, ai sensi dell’art. 27 comma 15 del DLgs. 81/2008, permette di derogare al possesso della patente a crediti. Se in precedenza, con la FAQ n. 21, l’INL aveva spiegato che nel caso in cui tale certificazione venga persa, l’impresa dovrà necessariamente dotarsi di patente nel momento in cui opererà fisicamente in cantiere, con la nuova FAQ viene evidenziata la diversa casistica del rinnovo della certificazione.
L’attuale normativa, a seguito dell’avvio della procedura di rinnovo dell’attestazione SOA, permette di partecipare alle procedure pubbliche di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo di 180 giorni, previsto per il completamento della procedura di rinnovo. In ragione di ciò, l’INL ritiene che, in tali situazioni, non sia necessario dotarsi di patente a crediti. Naturalmente, in coerenza con la citata FAQ n. 21, laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
Altro tema sul quale l’Ispettorato torna a fornire chiarimenti è quello delle società consortili, già esaminato con la FAQ n. 16. In linea con quanto a suo tempo già spiegato, viene confermato che le società consortili ex art. 31 dell’Allegato II.12 del DLgs. 36/2023 traggono, in qualche modo, vantaggio e dipendono direttamente dai requisiti posseduti dalle imprese consorziate. Pertanto, non sono tenute al possesso della patente a crediti nell’ipotesi in cui le imprese consorziate siano a loro volta già in possesso della patente ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Infine, un ultimo aspetto trattato dalle nuove FAQ attiene alla deroga prevista dal comma 1 dell’art. 27 per chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. In particolare, in relazione a tale ultima casistica, già con la circ. n. 4/2024 l’INL aveva spiegato come vi potessero rientrare tutti coloro che, di norma, non operano “fisicamente” in cantiere se non con una presenza meramente episodica, come ingegneri, architetti e geometri. Un concetto ribadito anche nella FAQ n. 18, dove è stato escluso l’obbligo di patente per il general contractor presente in cantiere solo con personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale per mezzo di ingegneri, architetti e geometri.
Con la nuova FAQ l’esclusione viene ora prevista, perché rientrante allo stesso modo nel concetto di “prestazione di natura intellettuale”, anche per l’attività di direttore dei lavori, direttore operativo dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, analisi energetiche, acustiche, igrotermiche, rilievi architettonici, strutturali, topografici, tracciamenti in cantiere, monitoraggio ambientale, monitoraggio geotecnico, collaudo in corso d’opera effettuato attraverso attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere.
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