Proprietario della cantina da includere nella turnazione dei garage condominiali
Occorre garantire a tutti i condomini l’accesso al godimento della cosa comune
Il legislatore indica tra i beni comuni dell’edificio le aree destinate a parcheggio senza operare alcuna distinzione tra aree scoperte e coperte, costituite dai garage condominiali, nei quali le autovetture vengono posteggiate indifferentemente negli spazi delimitati dalle strisce. Il problema più comune sorge con riferimento all’uso di detti spazi che può risultare insufficiente rispetto al numero dei condomini presenti nell’edificio. In questi casi, l’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) cede il passo al principio della c.d. turnazione o uso turnario.
Il compito di assicurare che il bene comune sia utilizzato non solo in modo regolare, ma anche nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, è demandato all’amministratore del condominio, il quale ...
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