Standard volontario VSME per la rendicontazione di sostenibilità delle PMI
La Commissione europea raccomanda di seguire il principio; informazioni richieste dallo standard quale sorta di limite a quelle richiedibili alle PMI
Alle PMI non quotate e alle microimprese è raccomandato di seguire, per la propria rendicontazione volontaria di sostenibilità, il Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs (VSME) sviluppato dall’EFRAG: è questa, in estrema sintesi, la sostanza del passaggio chiave della raccomandazione C(2025) 4984 final adottata ieri dalla Commissione europea.
A ben vedere, questa contiene tre insiemi di raccomandazioni rispettivamente alle PMI (paragrafi da 1 a 3), a coloro che gli chiedono informazioni sulla sostenibilità (paragrafi 4 e 5) e agli Stati membri (paragrafi da 6 a 9).
Con riferimento al primo insieme, la Commissione raccomanda alle PMI non quotate e alle microimprese (§ 1) di seguire, con riferimento alla rendicontazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità, lo standard nell’Allegato 1. Questo può essere impiegato (§ 2) anche da PMI e microimprese in Paesi terzi per offrire in via volontaria informazioni sulla sostenibilità. Le imprese che usano lo standard di cui all’Allegato 1 possono impiegare (§ 3) le “practical guidance” contenute nell’Allegato 2. L’insieme dei due allegati corrisponde, nella sostanza, al VSME consegnato dall’EFRAG alla Commissione il 17 dicembre 2024.
Il secondo insieme di raccomandazioni contenute nella C(2025) 4984 final è destinato ai vari soggetti che chiedono informazioni sulla sostenibilità alle PMI. La Commissione raccomanda alle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue (§ 4) di limitare, per quanto possibile, le richieste di informazioni nei confronti della propria catena del valore a quelle richieste dallo standard di cui all’Allegato 1. Simile raccomandazione viene estesa (§ 5) agli operatori finanziari (traducendo dal testo, si parla di istituzioni finanziarie, partecipanti ai mercati finanziari, imprese di assicurazione e istituzioni creditizie).
Detto in altri termini, e si tratta di una spinta chiave verso l’adozione della rendicontazione volontaria di sostenibilità basata sul VSME, lo standard di cui all’Allegato 1 diverrebbe una sorta di limite alle informazioni sul tema richiedibili alle PMI con l’effetto, peraltro, di indurre alla loro uniformazione: un tentativo, che speriamo abbia successo, di ridurre la proliferazione e l’onerosità dei questionari sulla sostenibilità che ricevono le imprese di minori dimensioni.
Venendo all’ultimo insieme, questo riguarda una serie di raccomandazioni della Commissione rivolte agli Stati membri: aumentare la consapevolezza fra le PMI in merito ai benefici derivanti da una rendicontazione volontaria di sostenibilità secondo lo standard di cui all’Allegato 1 (§ 6); adottare misure adeguate per spingere l’implementazione e l’accettazione dello standard in parola (§ 7); adottare misure adeguate in modo da incoraggiare le previsioni di cui ai paragrafi 4 e 5 (§ 8); adottare misure adeguate per supportare l’automatica digitalizzazione (viene naturale pensare all’utilizzo di XBRL) della rendicontazione volontaria di sostenibilità secondo lo standard di cui all’Allegato 1 (§ 9).
Concludiamo evidenziando, lo ricorda il considerando (15), della C(2025) 4984 final, come tale raccomandazione rappresenti una soluzione intermedia (sarebbe meglio dire provvisoria) nell’attesa che – all’esito degli interventi di cui alla proposta Omnibus I – si arrivi all’emanazione di un atto delegato della Commissione che stabilisca, citando il numero (8) dell’art. 2 della proposta di direttiva COM(2025) 81 final che vuole introdurre l’art. 29-quater bis nella direttiva 2013/34/Ue, i “principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario” che, come anticipato in tale proposta, saranno comunque basati sul VSME sviluppato dall’EFRAG.
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