Sentenza che riconosce la cittadinanza italiana di più soggetti con un unico registro
Il contenuto non patrimoniale dell’accertamento implica la debenza dell’imposta in misura fissa
La sentenza che riconosce la cittadinanza italiana di più soggetti sconta un’unica imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. d) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, in quanto atto dell’autorità giudiziaria recante l’accertamento di diritti a contenuto non patrimoniale.
In questo senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 196 pubblicata ieri, 30 luglio 2025.
Nel caso esaminato, il contribuente si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria a fronte dell’intenzione di procedere alla registrazione della sentenza che lo aveva riconosciuto cittadino italiano assieme alla figlia e ai due nipoti, per ottenere delucidazioni in merito all’ammontare dell’imposta di registro dovuta. Sebbene il combinato disposto degli artt. 37 del DPR 131/1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986 sembrasse suggerire la soluzione dell’imposizione in misura fissa sull’atto giudiziario unitariamente considerato (e, quindi, per un importo complessivamente pari a 200 euro), l’istante chiedeva conferma circa l’irrilevanza del numero di soggetti incisi dalla pronuncia.
Premesso che, come emerge dalla lettura sinottica degli artt. 1 e 20 del DPR 131/1986, l’imposta di registro si applica agli “atti” (o, per meglio dire, al contenuto negoziale di essi), avendo riguardo alla “intrinseca natura” e agli “effetti giuridici” prodotti dal rapporto giuridico rappresentato nel documento, le Entrate, nel rispondere al quesito prospettato, indagano, innanzitutto, sui criteri ermeneutici desumibili dall’art. 21 del DPR 131/1986. I commi 1 e 2 della norma in discorso stabiliscono, rispettivamente, che:
- se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse soggiace all’imposta di registro come se fosse un atto distinto;
- se, invece, tra le plurime disposizioni contenute nell’atto sussiste il rapporto di “derivazione necessaria” sopra descritto, l’imposta di registro dev’essere applicata come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa.
A tal proposito, la risposta a interpello n. 196/2025 ricorda che l’eccezione alla regola della tassazione autonoma delle singole disposizioni contenute nell’atto opera, per giurisprudenza consolidata, se il rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile tra le diverse disposizioni sussiste per volontà di legge o per l’intrinseca natura delle stesse, ma non anche quando quel rapporto trae origine dalla mera volontà delle parti (Cass. 7 giugno 2004 n. 10789).
D’altra parte, anche l’ambito applicativo dell’art. 21 comma 1 del DPR 131/1986 è stato oggetto di un’interpretazione restrittiva nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in ben due occasioni, ha avuto modo di chiarire che la tassazione autonoma delle singole disposizioni può aver luogo solo se ciascuna di esse è espressione di un’autonoma capacità contributiva, essendo dotata di un contenuto economicamente apprezzabile (circ. Agenzia Entrate 7 ottobre 2011 n. 44 e 29 maggio 2013 n. 18).
Di conseguenza, se l’atto da assoggettare a imposizione contiene più disposizioni non aventi contenuto patrimoniale, l’art. 21 del DPR 131/1986 cede il passo alla tassazione con applicazione di un’unica imposta fissa di registro.
L’Amministrazione finanziaria osserva che i criteri ermeneutici fin qui illustrati riguardano anche gli atti giudiziari, il cui trattamento, ai fini dell’imposta di registro, è definito dagli artt. 37 del DPR 131/1986 e 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986.
Se dalla prima tra le diposizioni citate si ricava la regola secondo cui gli atti giudiziari in materia di controversie civili sono soggetti al registro ancor prima della formazione del giudicato, è alla seconda che deve farsi riferimento per la determinazione dell’ammontare dell’imposta.
Nello specifico, l’art. 8 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, dopo aver stabilito che gli atti giudiziari ivi elencati sono soggetti a registrazione in termine fisso, prevede, alla lett. d) del comma 1, l’applicazione del registro nella misura fissa di 200 euro per i provvedimenti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
Il quadro normativo tracciato finora, associato alla ricognizione delle letture interpretative elaborate intorno a esso dalla giurisprudenza e dalla prassi, inducono, in definitiva, l’Agenzia delle Entrate ad affermare che la sentenza recante l’accertamento della cittadinanza di più persone (nella specie, appartenenti al medesimo nucleo familiare) sconta un’unica imposta di registro in misura fissa, essendo indubitabile che il riconoscimento della cittadinanza italiana non implica alcuna statuizione di contenuto economico-patrimoniale.
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