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Giovedì, 31 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Dati dei contratti nel modello per l’opzione IVA nella logistica

L’imposta è assolta da parte del committente, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Giovedì, 31 luglio 2025

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Da ieri, 30 luglio 2025, è possibile esercitare l’opzione per l’assolvimento dell’IVA da parte del committente con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate:
- in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica.

L’opzione è possibile avvalendosi dell’apposito modello che è stato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate (provv. n. 309107/2025), in attuazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 1 comma 59 ss. della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), nelle more dell’introduzione del meccanismo del reverse charge per le medesime operazioni.

L’efficacia dell’opzione avviene mediante l’invio telematico del predetto modello all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data di trasmissione. Ci si avvale del software “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia. La denominazione del software non deve trarre in inganno: essa si riferisce alla comunicazione dell’opzione per il trasferimento dell’onere di versamento dell’IVA, sebbene non sia stata introdotta una nuova fattispecie di reverse charge.

L’esercizio dell’opzione per traslare il pagamento dell’IVA in capo al committente è bilaterale. Come prescrive il richiamato art. 1 comma 59, infatti, sono “il prestatore e il committente” a poter optare per il regime speciale e il pagamento dell’imposta è “effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore”.

Tale aspetto trova conferma nelle istruzioni al modello recentemente approvato, ove è precisato che “il committente è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver esercitato congiuntamente con il prestatore indicato” l’opzione di cui all’art. 1 comma 59 in parola.
La convenienza per la speciale disciplina di assolvimento dell’IVA dovrà, pertanto, essere valutata unitamente dai due soggetti passivi legati da uno stesso contratto.

L’art. 9 del DL 84/2025 ha integrato la disposizione vigente, specificando che l’opzione “può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori”. La Relazione illustrativa al DL 84/2025 ha chiarito che, ai fini dell’esercizio dell’opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra committente e primo appaltatore”. In tal caso, come stabilisce anche il provvedimento n. 309107/2025 (§ 2.3), si prescinde dall’esercizio dell’opzione da parte del committente e del primo appaltatore.

Per comprendere se è possibile avvalersi del regime opzionale, quindi, deve essere preso in considerazione ciascun rapporto bilaterale.

In presenza di un rapporto di subappalto, ai fini della compilazione del modello:
- per “committente” s’intende il soggetto subappaltante e per “prestatore” il soggetto subappaltatore;
- nella casella 1 della prima sezione del Quadro A (“qualificazione”), dovrà essere riportato il codice “3” – soggetto subappaltante.

Le istruzioni spiegano che il suddetto codice “va utilizzato quando il prestatore non è l’esecutore diretto del contratto in quanto ha subappaltato la prestazione ad un altro soggetto” e che, in caso di opzione nei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, “il codice 3 va utilizzato qualora il subappaltatore abbia a sua volta subappaltato la prestazione”.

A livello generale, il modello necessita di svariate informazioni relativamente ai contratti di appalto, subappalto o simili, che sono stati stipulati e per i quali si intende far valere l’opzione. Appare implicita la necessità della redazione in forma scritta, essendo richiesta la data di stipula e la numerazione progressiva del contratto.
Inoltre, devono essere riportati la data di inizio e di fine e il valore annuale del contratto (il campo può non essere compilato se il valore è parametrato, ad es., alle tonnellate movimentate), nonché alcuni dettagli sul luogo di esecuzione delle prestazioni, laddove vi sia un luogo univoco.

È contemplata la possibilità di contratti multipli tra le stesse parti, compilando (ed, eventualmente, integrando) più moduli nello stesso modello per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Questo elemento lascia presuppore che committente e prestatore possano scegliere per quali contratti applicare la disciplina e per quali no.

L’opzione è di durata triennale e, nel caso in cui il modello sia integrato optando per contratti stipulati tra le stesse parti, il triennio decorre da quando sono comunicati i dati del relativo contratto (provv. n. 309107/2025, § 2.6). Questa periodicità dell’opzione impone di tenere traccia della data di invio del modello e di eventuali comunicazioni integrative, al fine di determinare la data di cessazione del regime opzionale. In talune ipotesi, c’è, peraltro, da considerare che la data di fine del contratto potrebbe essere anteriore al decorso del triennio.

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