Rilevanza IVA dei contributi erogati nei progetti di partenariato pubblico privato
Per i contributi in natura va valutato se l’ente aggiudicatore agisce come soggetto passivo
In diverse occasioni, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA dei contributi erogati nell’ambito di contratti di partenariato pubblico privato, concludendo a favore della loro natura corrispettiva, e quindi della sussistenza del presupposto oggettivo del tributo. Meno chiara, tuttavia, è apparsa la posizione dell’Amministrazione finanziaria con riguardo alla sussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta in capo all’ente che eroga i contributi.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 174 del DLgs. 36/2023, il partenariato pubblico privato si caratterizza per il fatto che:
- tra un ente concedente e uno o più operatori privati è instaurato un rapporto di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
- la parte privata copre in misura significativa i fabbisogni finanziari connessi al progetto, anche in ragione del fatto che è questa ad assumersi il rischio operativo;
- alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto mentre la parte pubblica definisce gli obiettivi e ne verifica l’attuazione.
In particolare, nel caso delle concessioni (forma tipica del partenariato contrattuale) l’art. 177 comma 6 del DLgs. 36/2023 stabilisce che, se l’operazione economica, da sola, non può conseguire l’equilibrio economico-finanziario, è possibile un intervento pubblico di sostegno, che può consistere in un contributo finanziario o nella prestazione di garanzie, ma anche nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.
In passato, relativamente a un’operazione di project financing, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il “prezzo” (contributo) riconosciuto al concessionario dall’ente concedente in base all’allora vigente art. 19 comma 2 della L. 109/94, per il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, fosse da assoggettare a IVA con l’aliquota prevista per la realizzazione dell’opera, posto che la controprestazione in favore del concessionario consisteva “unicamente nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente l’opera da realizzare”, per cui il prezzo in parola assumeva “carattere di elemento sinallagmatico accidentale” (ris. n. 395/2002).
Con la successiva risposta a interpello n. 211/2020, ripresa dalla recente risposta n. 151/2025, l’Agenzia ha chiarito che le medesime conclusioni risultano applicabili ai contributi erogati nel partenariato pubblico privato (di cui il project financing rappresenta una tipologia di contratto), riconoscendo anche in questo caso la sussistenza del presupposto oggettivo ai fini IVA.
Per quanto attiene al presupposto soggettivo, invece, proprio la citata risposta n. 151/2025 sembra porre alcuni interrogativi. L’Agenzia, in tal caso, ha esaminato un progetto di partenariato pubblico privato finalizzato alla riqualificazione di un’area ex ferroviaria, in cui il contributo pubblico veniva erogato dal Comune alla concessionaria sotto forma di cessione in proprietà di immobili, ex art. 177 comma 6 del DLgs. 36/2023.
Nella fattispecie, non si metteva in dubbio la natura corrispettiva del contributo, ma si chiedeva se l’alienazione degli immobili potesse risultare esclusa da IVA per carenza del presupposto soggettivo, in quanto, sebbene il Comune fosse dotato di una posizione IVA per lo svolgimento abituale di attività rilevanti ai fini del tributo, la gestione del patrimonio immobiliare non rientrava tra queste. Infatti, le cessioni di terreni da parte dell’ente venivano sempre considerate fuori campo IVA, essendo realizzate nell’esercizio del potere autoritativo di cui all’art. 4 comma 5 del DPR 633/72.
Il dubbio muoveva dai chiarimenti resi nelle risposte a interpello nn. 26/2024 e 163/2024, con le quali è stato affermato che:
- la rilevanza IVA di un contributo in natura erogato da un Comune nell’ambito di un contratto di project financing dipende dalla veste commerciale o istituzionale con cui l’ente agisce nell’ambito dell’operazione;
- la cessione di immobili da parte di un Comune a titolo di contributo, in base al previgente art. 143 del DLgs. 163/2006, non può considerarsi soggetta a IVA se l’ente non ha predisposto un’apposita organizzazione d’impresa diretta al raggiungimento di un risultato economico, tale da far presumere che l’attività sia caratterizzata dagli elementi della professionalità, sistematicità e abitualità (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 699/2021).
Tuttavia, nella risposta n. 151/2025, concludendo per la rilevanza IVA del contributo, l’Agenzia non sembrerebbe aver preso in considerazione tale ultimo profilo, ossia se l’attività svolta dal Comune risponda a criteri di organizzazione in forma di impresa. L’Amministrazione finanziaria, in tal caso (senza peraltro valutare la natura permutativa dell’operazione) si è limitata a sottolineare che i rapporti tra Comune e concessionaria avevano natura pattizia e che l’ente non agiva in veste di pubblica autorità, osservando che il progetto di partenariato si era sviluppato in un arco di tempo di più di dieci anni e che il trasferimento degli immobili a titolo di contributo non poteva considerarsi isolatamente rispetto al generale rapporto di carattere sinallagmatico regolato dal contratto di concessione.
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