Danno da mancata assunzione da limitare nel tempo
La sussistenza di tale danno non esige alcuna prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24016/2025, si è pronunciata in materia di responsabilità del datore di lavoro per mancata assunzione, chiarendo quale sia il dies ad quem del relativo obbligo risarcitorio.
In caso di sottoscrizione di una lettera di impegno all’assunzione o comunque di un accordo che preveda la futura assunzione del lavoratore da parte sia dell’azienda sia del lavoratore stesso, entrambe le parti risultano vincolate, cosicché qualora il datore di lavoro rimanga inadempiente rispetto agli obblighi assunti, non procedendo all’assunzione del lavoratore, per giurisprudenza costante sorge in capo allo stesso una responsabilità di natura contrattuale. In tale ipotesi il lavoratore può domandare l’adempimento o il risarcimento del danno subìto a causa dell’omessa assunzione.
Nell’ordinanza in commento si ricorda che la sussistenza del danno in questione non necessita di essere dimostrata, essendo il datore di lavoro tenuto a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale subìto dal lavoratore durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza. In particolare, il risarcimento del danno, precisa la Cassazione, dovendo comprendere il danno emergente e il lucro cessante, va determinato con riferimento alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito durante l’intero periodo di inadempimento dell’obbligo di assumerlo.
Al fine di negare o comunque limitare il risarcimento, il datore di lavoro deve provare l’aliunde perceptum da parte del lavoratore per effetto dello svolgimento di altra attività lavorativa o, comunque, la sua negligenza nel cercare altra proficua occupazione (cfr. Cass. n. 36724/2021).
Ciò premesso, i giudici di legittimità, con l’ordinanza in esame, chiariscono che il danno in questione deve essere delimitato dal punto di vista temporale, essendo quindi necessario individuare un dies ad quem, quindi il momento fino al quale tale danno risulta risarcibile.
Nel caso di specie vi era stato un inadempimento da parte della società cedente rispetto a una clausola di rientro che prevedeva, appunto, il rientro del lavoratore ceduto in caso di licenziamento da parte della cessionaria, poi di fatto avvenuto. La Corte d’Appello, su ricorso del lavoratore, seppur respingendo la domanda dallo stesso avanzata di costituzione del rapporto di lavoro in capo alla cedente, aveva comunque condannato la società al risarcimento del danno per essersi rifiutata di assumere il lavoratore nonostante l’accordo stipulato, individuando il dies ad quem del danno risarcibile nella data di conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio per il calcolo del risarcimento stesso.
La Corte di Cassazione ha però rilevato che tale individuazione del dies ad quem non aveva rispettato i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui il danno in questione “deve essere delimitato temporalmente nell’ambito della pronuncia di secondo grado in quanto per il periodo successivo alla sentenza manca il requisito dell’attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell’evento lesivo rappresentato dall’ingiusto stato di disoccupazione”. Tale stato può infatti cessare, precisano i giudici, anche per eventi diversi dall’assunzione da parte del datore di lavoro obbligato, come l’assunzione presso altro datore di lavoro.
A sostegno di ciò si richiama, tra l’altro, la pronuncia n. 488/2009 della stessa Cassazione, con cui è stato affermato il principio di diritto, in relazione alla materia delle assunzioni obbligatorie, secondo il quale il danno da liquidare ai sensi degli artt. 1226 e 1227 c.c. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione deve essere liquidato sino alla pronuncia di secondo grado.
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