Danno da mancata assunzione da limitare nel tempo
La sussistenza di tale danno non esige alcuna prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24016/2025, si è pronunciata in materia di responsabilità del datore di lavoro per mancata assunzione, chiarendo quale sia il dies ad quem del relativo obbligo risarcitorio.
In caso di sottoscrizione di una lettera di impegno all’assunzione o comunque di un accordo che preveda la futura assunzione del lavoratore da parte sia dell’azienda sia del lavoratore stesso, entrambe le parti risultano vincolate, cosicché qualora il datore di lavoro rimanga inadempiente rispetto agli obblighi assunti, non procedendo all’assunzione del lavoratore, per giurisprudenza costante sorge in capo allo stesso una responsabilità di natura contrattuale. In tale ipotesi il lavoratore può domandare l’adempimento o il risarcimento del danno subìto
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