Niente responsabilità degli amministratori per il trasferimento della sede all’estero
La delocalizzazione, se effettiva, non comporta obblighi tributari personali
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 29575/2025 si sofferma sul delicato rapporto tra il trasferimento di una società all’estero, la qualifica di amministratori di fatto e la responsabilità tributaria, con particolare riguardo all’applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 del DPR 602/1973.
Il caso trae origine dalla controversia relativa a una società a responsabilità limitata, trasferita all’estero, e dalla contestata responsabilità dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti che ne gestivano l’attività.
La questione centrale riguarda l’equiparazione tra trasferimento all’estero della sede societaria e liquidazione della società ai fini della responsabilità personale degli amministratori. I giudici di merito hanno sostenuto che il mero trasferimento non equivale a liquidazione e, conseguentemente, non può determinare l’applicazione delle norme sulla responsabilità. La Cassazione conferma che, in linea generale, questa distinzione è corretta, ma precisa un punto essenziale: la valutazione deve considerare se il trasferimento è stato o meno fittizio.
Se la società, pur formalmente trasferita all’estero, mantiene il centro effettivo di direzione e controllo in Italia, il trasferimento può configurare una fittizia dislocazione della sede, finalizzata a sottrarsi agli obblighi fiscali.
Su questo fronte, la sentenza introduce un principio di diritto rilevante: “In tema di accertamento a carico di amministratori di fatto di società di capitali, ai fini dell’art. 2495 del codice civile e dell’art. 36 del DPR 602 del 1973, il trasferimento della sede legale di una società all’estero non è equivalente alla sua liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese, salvo che il trasferimento sia fittizio”. Questo principio chiarisce che la responsabilità personale non può essere esclusa in astratto: occorre verificare le circostanze concrete del trasferimento e la reale continuità dell’attività della società.
La sentenza ha altresì affrontato il tema della responsabilità per le sanzioni tributarie.
La giurisprudenza costante ha riconosciuto che, in linea di principio, le sanzioni amministrative pecuniarie colpiscono la società, anche se gestita da amministratori di fatto, ai sensi dell’art. 7 del DL 269/2003. Tuttavia, laddove la società sia utilizzata come mero schermo – una “società cartiera” – per eludere le conseguenze di illeciti tributari posti in
essere a vantaggio personale dell’amministratore, la responsabilità della persona fisica emerge come diretta e autonoma. In questo caso, tuttavia, l’Amministrazione deve acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli a escludere l’ esistenza della società.
La Corte richiama inoltre il concetto di gestione “uti dominus”, secondo cui ciò che rileva non è la posizione formale di amministratore, ma chi effettivamente gestisce e dispone delle risorse societarie, assumendo le decisioni che determinano il sorgere del credito erariale.
Riepilogando, in questi casi, affinché si possa attribuire la responsabilità agli amministratori è necessario che ci sia la concreta fittizietà del trasferimento della sede societaria all’estero, con particolare attenzione al mantenimento o meno del centro effettivo di direzione in Italia. In secondo luogo, ai fini della responsabilità dei singoli soggetti per le sanzioni tributarie, rileverà la gestione “uti dominus” e l’eventuale artificiosità della struttura societaria interposta.
In conclusione, la Cassazione evidenzia che amministratori e consulenti fiscali rispondono personalmente solo se la loro condotta concreta ha effettivamente conseguenze sulla società, indipendentemente dalle formalità societarie.
Essa rafforza la necessità di documentare in modo rigoroso ogni trasferimento societario e ogni atto di gestione, per evitare che una condotta apparentemente lecita possa trasformarsi, in caso di verifica, in violazione tributaria con conseguenze personali rilevanti.
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