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FISCO

Nuove istruzioni operative per AEO e procedimenti amministrativi doganali

I professionisti possono cooperare con l’autorità doganale

/ Pier Paolo GHETTI e Ettore SBANDI

Venerdì, 29 agosto 2025

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L’Agenzia delle Dogane rilancia il sistema di partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi valorizzando e riconoscendo l’attività di “pre-audit” effettuata dagli specialisti. Con la circolare n. 21/2025 vengono formalizzati gli schemi di lavoro tramite i quali i professionisti iscritti agli albi possono presentare relazioni tecniche di ausilio agli Uffici, affinché questi possano avere utili elementi per le valutazioni finali di competenza.

L’art. 29 del regolamento (Ue) 2447/15, esecutivo del Codice doganale dell’Unione (CDU), dispone infatti che, “al fine di accertare se i criteri di cui all’articolo 39, lettere b), c) ed e), del codice sono soddisfatti, le autorità doganali possono tener conto delle conclusioni degli esperti fornite dal richiedente, a condizione che l’esperto che ha redatto le conclusioni non sia collegato al richiedente”.

Il riferimento normativo è, in particolare, a tre dei cinque requisiti propri per il raggiungimento dell’autorizzazione AEO – comprovata traccia di audit doganale (lett. b); solvibilità finanziaria (lett. c); adeguato sistema di sicurezza (lett. e) –, ma poiché essi valgono anche per accedere ad altre semplificazioni o autorizzazioni doganali, le previsioni sono applicabili anche a tali casistiche. Quindi, le volte in cui i requisiti in parola sono necessari per l’ottenimento dell’AEO, oppure sono previsti o utili per accedere ad ulteriori agevolazioni, l’operatore economico può richiedere a professionisti abilitati di confermarli, anche al fine di snellire o accelerare il procedimento amministrativo.

In realtà, questa modalità operativa, che si presenta come particolarmente innovativa, era già stata introdotta in via generale dall’Agenzia delle Dogane con l’emanazione, lo scorso anno, della circolare n. 14/2024, che tuttavia non ha sortito gli effetti attesi, non essendosi registrate adesioni al relativo modello di asseverazione. Per questa ragione, la circolare n. 21/2025 intende ora rilanciare questo modello di partecipazione cooperativa, avviando una “fase sperimentale” che individua una metodologia applicabile limitatamente ai requisiti di cui alle lettere b) ed e) dell’art. 39 del CDU.

Esclusa dunque l’asseverazione della solvibilità finanziaria, per la quale il discorso viene differito al prossimo futuro, le conclusioni degli esperti potranno attenere, al momento, a tre ordini di area tematica, l’ultimo dei quali particolarmente innovativo rispetto al contesto normativo d’interesse:
- art. 39 lett. b) del CDU: soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali: i professionisti valuteranno l’idoneità, correttezza e tracciabilità del sistema di gestione delle scritture contabili e doganali, la presenza di una traccia di audit (dall’ordine, alla dichiarazione, fino alla rilevazione contabile), la correttezza delle modalità di identificazione della merce Ue o non Ue e l’idoneità del sistema di controllo interno per prevenire, individuare e correggere errori;
- art. 39 lett. e) del CDU: adeguati standard di sicurezza: qui, i professionisti valuteranno il livello di sicurezza della catena di approvvigionamento in relazione ai partners commerciali e alla descrizione di un chiaro e verificabile processo di selezione degli stessi, nonché la valutazione dei contratti/documenti aventi valore legale posti alla base del rapporto di fornitura di beni e servizi, il livello di efficacia ed integrità delle unità di trasporto e dei processi logistici, l’adeguatezza delle modalità attuate ai fini della verifica di qualità e quantità delle merci e degli eventuali sigilli, in entrata e in uscita presso gli stabilimenti dell’operatore economico;
- adeguata adozione da parte dell’operatore di un modello organizzativo di gestione e controllo ai fini della riduzione del rischio d’infrazione e di reati, compresi quelli rilevanti ai fini doganali e fiscali, ai sensi del DLgs. 231/2001.

Gli esperti, che sono iscritti all’Albo/Ordine professionale (ad es. Consiglio nazionale spedizionieri doganali, CNDCEC, Registro dei revisori legali presso MEF, CNF, etc.) da almeno tre anni e sono in possesso di specifici requisiti di regolarità in materia di oneri di iscrizione e formazione, forniranno dunque le loro valutazioni agli operatori economici che intendono presentare un’istanza volta ad ottenere autorizzazioni doganali condizionate al possesso dei requisiti più volte menzionati. A tal fine, con la circolare n. 21/2025 la Dogana standardizza il processo di presentazione di queste conclusioni, prevedendo formulari e moduli precompilati, al fine di accompagnare le relazioni per gli Uffici ai quali resta, ovviamente, la competenza esclusiva per l’adozione delle decisioni richieste.

In ultimo, un warning finale, perché l’Agenzia avverte anche che, qualora nelle conclusioni degli esperti dovessero emergere gravi inesattezze o errori, ciò potrà essere preso in considerazione:
- per il giudizio di affidabilità professionale e di compliance, se il soggetto esperto è in possesso di un’autorizzazione AEO;
- per una segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza.

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