Per il contributo a fondo perduto rimane l’avviso di recupero
Cambia radicalmente la modalità di instaurazione del contenzioso
Con la sentenza n. 124/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1 comma 10 del DL 137/2020 e 25 comma 12 del DL 34/2020 nella parte in cui devolvono le controversie in tema di contributo a fondo perduto alla giurisdizione tributaria, pur non trattandosi di entrate fiscali.
Questa pronuncia ha effetto sia per i ricorsi contro gli atti di recupero, sia per i ricorsi contro la comunicazione di scarto della domanda di contributo/diniego di autotutela, relativamente ai quali si assiste a una certa mole di contenzioso pendente.
Per le controversie sullo scarto della domanda di contributo, ad esempio per errori nell’indicazione del codice IBAN, già prima dell’intervento della Consulta era stata ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria (Cass. SS.UU.
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