In scadenza l’opzione per il Gruppo IVA 2026
Ammesso il ricorso all’interpello probatorio per superare le presunzioni sulla sussistenza dei vincoli economici e organizzativi
I gruppi di imprese che intendono costituire un Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2026 devono esercitare l’opzione entro il prossimo 30 settembre, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello AGI/1.
Si ricorda che il regime in parola è disciplinato dal Titolo V-bis del DPR 633/72 e consente a una pluralità di soggetti passivi, legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa, di operare come un unico soggetto passivo IVA. In tal modo, le operazioni infragruppo risultano irrilevanti ai fini del tributo, con conseguenti benefici finanziari e di semplificazione amministrativa e contabile.
I gruppi intenzionati ad aderirvi devono quindi effettuare le opportune verifiche, da un lato con riguardo alla sussistenza dei requisiti richiesti, dall’altro, con riguardo alla convenienza del regime.
Un aspetto da tenere in considerazione è il carattere omnicomprensivo dell’opzione. Infatti, ove questa venga esercitata, tutti i soggetti per i quali sussistono i vincoli richiamati devono essere inclusi nel Gruppo, non potendo operarsi una selezione fra essi (principio “all-in, all-out”). Occorre, dunque, prestare attenzione alla definizione del perimetro del Gruppo, considerando che, in presenza del vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche gli altri due vincoli.
In caso di indebita inclusione di un soggetto passivo, l’opzione non ha effetti limitatamente a tale soggetto, fermo restando il recupero a carico del gruppo dell’eventuale vantaggio fiscale. Invece, se un soggetto che soddisfa i requisiti risulta indebitamente escluso, non solo è recuperato il vantaggio fiscale eventualmente conseguito, ma il regime viene meno se il soggetto in questione non viene incluso (artt. 70-quater e 70-decies del DPR 633/72).
È tuttavia possibile non includere nel Gruppo un soggetto passivo per il quale ricorre il vincolo finanziario dimostrando l’insussistenza del vincolo economico o organizzativo. In tal caso, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate apposita istanza di interpello (art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72). Si rammenta, a questo proposito, che il ricorso all’interpello probatorio (ora disciplinato dall’art. 11 comma 1 lett. e) della L. 212/2000) è ancora ammesso ai fini della disciplina in esame (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 228/2024).
Un altro aspetto da considerare nell’ambito delle valutazioni sull’esercizio dell’opzione, è legato al fatto che l’adesione al Gruppo IVA da parte di una sede principale o di una stabile organizzazione fa venire meno l’identità soggettiva riconosciuta tra le due entità, con la conseguenza che, se da un lato le operazioni interne al Gruppo risultano irrilevanti ai fini IVA, le operazioni tra casa madre e branch diventano potenzialmente rilevanti.
Peraltro, secondo quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risposta a interpello n. 216/2025), l’adesione di una casa madre a un Gruppo IVA in uno Stato Ue avrebbe la conseguenza di far venire meno l’unitarietà soggettiva tra questa e le sue stabili organizzazioni estere, esplicando effetti non solo sulle operazioni tra sede principale e branch, ma anche sulle operazioni che coinvolgono soltanto le stabili estere.
Sul piano operativo, si ricorda che l’opzione va esercitata trasmettendo in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, il modello AGI/1, tramite il rappresentante di Gruppo.
Ai sensi dell’art. 70-quater del DPR 633/72, se l’opzione è esercitata tra il 1° gennaio e il 30 settembre, ha effetto dall’anno successivo; se invece è esercitata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, ha effetto dal secondo anno successivo (quindi dal 2027 per chi presenta il modello tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025).
Inoltre, l’omesso invio nei termini non appare sanabile mediante la remissione in bonis (si veda “Non sanabile la tardiva opzione per il Gruppo IVA” del 4 ottobre 2024).
I medesimi termini previsti per l’opzione valgono anche per la revoca del regime da parte dei Gruppi IVA già costituiti (art. 70-novies del DPR 633/72). Pertanto, coloro che intendano revocare l’opzione dal 2026, fermo restando il vincolo triennale di permanenza, devono presentare il modello AGI/1 entro il prossimo 30 settembre barrando nel frontespizio la relativa casella. In assenza di revoca, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno.
In ultimo, si ricorda che, laddove un Gruppo IVA già costituito abbia subito un ampliamento nel suo perimetro in ragione dell’instaurarsi del vincolo finanziario in capo a “nuovi soggetti” entro il 1° luglio 2025, occorre presentare il modello AGI/1 per dichiarare i nuovi ingressi entro il 29 settembre. I soggetti in questione parteciperanno al regime dal 2026 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 30/2021). In tal caso, però, diversamente da quanto rilevato per l’opzione, il tardivo invio potrà essere sanato ricorrendo all’istituto della remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 635/2021 e 128/2024).
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