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PROFESSIONI

Compensi liquidati al minimo all’avvocato che vince ma non verifica i risultati dell’IA

Nel ricorso penale per Cassazione, l’omesso controllo dei precedenti citati e generati dall’IA è colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità

/ Carmela NOVELLA

Martedì, 30 giugno 2026

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L’art. 13 comma 1 della L. 132/2025 stabilisce che, nell’ambito delle professioni intellettuali, l’utilizzo dei sistemi di IA “deve essere finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”. In sostanza, la norma cristallizza il principio del necessario primato del pensiero critico umano sugli output generati dall’interrogazione dei sistemi di IA, i quali non possono mai sfuggire alla supervisione dell’intelligenza umana.

Nonostante il chiaro monito del legislatore, sempre più spesso la giurisprudenza è chiamata a confrontarsi con il contegno del difensore che, verosimilmente o in modo comprovato, recepisce acriticamente nei propri atti processuali precedenti giurisprudenziali reperiti tramite l’uso dell’IA, senza avvedersi della radicale inesistenza, ovvero della non pertinenza degli stessi.

Su Eutekne.info (si veda, tra tutti, “Responsabilità aggravata per l’avvocato che cita precedenti «inventati» dall’IA” del 10 marzo 2026) si è osservato che, sul fronte civilistico, i giudici di merito hanno sanzionato la condotta dell’avvocato con la condanna d’ufficio dell’assistito, risultato soccombente, al pagamento di una somma di denaro in favore della controparte, ex art. 96 comma 3 c.p.c., a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata; nonché di un ulteriore importo a favore della cassa delle ammende ex art. 96 comma 4 c.p.c. (da ultimo, Trib. Siracusa n. 338/2026).

Si è, inoltre, dato conto della sentenza n. 3348/2025 del TAR Lombardia, che, nel rigettare il ricorso promosso da un avvocato sulla base di pronunce in parte inesistenti e in parte non pertinenti, reperite mediante strumenti di ricerca basati sull’IA, ha disposto l’invio di copia della decisione al COA di Milano, ai sensi dell’art. 88 comma 2 c.p.c., per la valutazione dei profili di responsabilità disciplinare.

Sul tema si aggiunge ora la sentenza 5 giugno 2026 n. 785 della Corte d’Appello di Bari, per la quale, anche in ambito civilistico, il difensore che, in ragione del presumibile utilizzo incontrollato di sistemi di IA, cita nei propri scritti precedenti giurisprudenziali inesistenti (ovvero recanti l’enunciazione di principi di diritto diversi da quelli falsamente attribuiti a supporto della tesi difensiva e del tutto estranei al thema decidendum), viola il dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., nonché il dovere di verità ex art. 50 del Codice deontologico forense, con ciò giustificando l’invio di copia della sentenza al COA di competenza per l’accertamento della responsabilità disciplinare.
Anche la Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza n. 1352 del 12 maggio 2026, aveva optato, a fronte di analoga condotta dell’avvocato, per la trasmissione degli atti al COA ai sensi dell’art. 88 c.p.c., in aggiunta alla condanna alle spese per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.

La vera novità in materia di sanzioni per l’improprio utilizzo dell’IA nell’esercizio delle professioni intellettuali giunge, però, dal Tribunale di Milano, che, nella sentenza 8 giugno 2026 n. 4731, ha affrontato il tema della citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti e/o non pertinenti generati dall’IA all’interno degli scritti difensivi di un avvocato, le cui tesi risultavano ciononostante manifestamente fondate e meritevoli di accoglimento. In tale ipotesi, il giudice di merito ha scelto di soprassedere all’applicazione dell’art. 88 c.p.c. e dalla conseguente segnalazione al COA. Tuttavia, sebbene il soccombente sia stato condannato alla rifusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., i compensi dell’avvocato della parte vittoriosa sono stati liquidati, in un’ottica sanzionatoria, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva.

La Cassazione ha, invece, cominciato a occuparsi del problema della citazione di precedenti inesistenti o “allucinati” dall’IA nell’ambito delle impugnazioni penali. In particolare, nella recente sentenza n. 23006/2026, la Suprema Corte ha associato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna, ex art. 616 c.p.p., alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, aumentata fino al triplo.
Nel caso di specie, quest’ultima sanzione pecuniaria – che la Consulta considera irrogabile quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a un comportamento colposo del ricorrente (Corte Cost. n. 186/2000) – ha trovato applicazione in virtù del fatto che il difensore aveva introdotto nel ricorso sentenze mai pronunciate o inesistenti e massime alterate, con ciò versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Per i giudici di legittimità, il ricorso fondato su giurisprudenza inventata dall’IA tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto: l’omissione di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, tanto da giustificare l’inasprimento, fino al triplo, della condanna prevista dall’art. 616 c.p.p.

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