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FISCO

La voluntary disclosure non esclude il contrabbando in dogana

Il pagamento reso in sede di voluntary non è integrale per dazi e IVA all’importazione

/ Ettore SBANDI

Lunedì, 17 agosto 2026

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La legittima provenienza dei beni, e il fatto che gli stessi sono parte di un asse ereditario, non rileva ai fini della configurabilità dell’illecito di contrabbando doganale, che è integrato dal mero passaggio fisico di beni lungo la linea di confine, ove non dichiarati. Inoltre, seppure per un generale malinteso e senza alcuna reale motivazione, la confisca di cui all’art. 301 del TULD (applicato ratione temporis) può essere applicabile a ipotesi amministrative.

Ancora una linea di rigore della Cassazione che – a dire il vero con alcuni passaggi profondamente discutibili – legittima sanzioni e confisca, nonostante il dato letterale delle norme in applicazione e i principi di proporzionalità riconosciuti in via generale dalla recente sentenza n. 93/2025 della Corte Costituzionale.
L’ordinanza n. 21294/2026, infatti, affronta il caso classico di una persona fisica che, a seguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, si vedeva sequestrati tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando, non dichiarati. Veniva perciò irrogata la relativa sanzione e disposta la confisca della merce.

Dopo il merito sfavorevole, il ricorrente procedeva per cassazione, opponendo le risultanze del giudice di merito, per cui: egli non aveva spontaneamente dichiarato l’esistenza dei gioielli in dogana, così come avrebbe dovuto; le disposizioni della c.d. voluntary disclosure richiamate dal contribuente non lo esimevano dal fare detta dichiarazione e di sottoporre i beni alle disposizioni doganali; si configuravano, pertanto, gli estremi del contrabbando, con la conseguente evasione dell’IVA all’importazione e l’irrogazione delle sanzioni, ivi compresa la confisca.

Sull’adempimento collaborativo, il contribuente aveva infatti contestato, con riferimento ai gioielli importati in Italia, la configurabilità della fattispecie di contrabbando, in ragione della provenienza legittima dei beni importati (derivanti da compendio ereditario), peraltro oggetto della procedura di voluntary disclosure; si riteneva infatti che la legittima provenienza del bene escluda in radice la configurabilità della fattispecie di contrabbando.

Sul punto, però, la Cassazione osserva che non è in contestazione che i gioielli di cui si discute siano provenienti da uno Stato posto al di fuori del territorio doganale italiano e la loro introduzione nel territorio della Ue implica, pertanto, in via generale, l’obbligo del pagamento dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione (che va, peraltro, tenuta distinta dall’IVA interna, eventualmente oggetto della voluntary disclosure), previa effettuazione della relativa dichiarazione alla dogana, anche nel caso in cui si tratti di merci non aventi carattere commerciale in quanto beni personali.
Ne consegue che risulta indubbiamente integrata la fattispecie di contrabbando in virtù della mancata evasione degli obblighi dichiarativi e della mancata dimostrazione della legittima provenienza dei gioielli e il contribuente è dunque tenuto al pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 282 e 295-bis del TULD, richiamati per l’IVA all’importazione dall’art. 70 del DPR 633/72.

La Corte, poi, effettua un ulteriore passaggio, questa volta invece discutibile, anche se, in questo caso, muove dalla considerazione preliminare che il tributo non sia stato effettivamente pagato.
Dai fatti come sopra presentati – e, si auspica – dal mancato pagamento dei diritti di confine, discende “la comminatoria della confisca della merce illegittimamente importata ai sensi dell’art. 301 del TULD, tuttora applicabile alla fattispecie (cfr. Cass. SS.UU. n. 18284 del 4.7.2024) e da confermarsi, anche in ragione del fatto che il pagamento reso in sede di voluntary disclosure non è sicuramente integrale, sia sotto il profilo dei dazi (non essendosi realizzati i presupposti del cd. riscatto doganale ai sensi dell’art. 337, terzo comma, del RD 13 febbraio 1896, n. 65), sia sotto il profilo dell’IVA all’importazione (non essendo state versate quanto meno le sanzioni, anche con riferimento a quanto affermato da Corte cost. n. 93 del 2025, cit.)”.

Il punto è di estremo interesse perché, da un lato, denota ancora una volta la malintesa lettura della predetta pronuncia delle Sezioni Unite, che non affronta direttamente la tematica della confisca e che, in alcune decisioni, i giudici della Cassazione richiamano per legittimare la confisca dell’art. 301 del TULD a ipotesi amministrative, davvero ignorando i principi basilari dell’ordinamento, primo fra tutti quello di legalità, non lasciando la lettera della disposizione dubbio alcuno circa il fatto che la predetta disposizione sia rivolta ai soli fatti penali.

Dall’altro canto, però, la decisione sembra positivamente recepire il principio, accolto dalla Corte Costituzionale, per cui il pagamento dei dazi e dell’IVA dovuti, oltre che della sanzione amministrativa, esclude la confisca, quale fatto di pacifica attuazione del fondamentale principio di proporzionalità che dovrebbe informare l’ordinamento che, sui temi doganali (anche dopo l’adozione del DLgs. 141/2024), soffre spesso di più o meno gravi scalfitture.

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