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Sabato, 29 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Versamenti dei soci spontanei o da contratto

/ Maurizio MEOLI

Sabato, 29 novembre 2025

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Una recente decisione del Tribunale di Nola (la n. 2371 del 15 settembre scorso) offre l’occasione per ricapitolare quali possano essere i versamenti dei soci in favore della società e per evidenziarne alcuni aspetti problematici.
I soci – afferma il giudice campano – possono versare alla società somme di denaro con lo scopo di migliorare il saldo del patrimonio netto della società, conferendo maggiori garanzie ai terzi creditori senza una formale attribuzione al capitale sociale. Questi versamenti, a differenza dei conferimenti in senso proprio, non comportano alcuna variazione del valore nominale, del numero delle azioni o delle quote sociali e, dunque, nemmeno della misura della partecipazione del socio conferente.

Nella pratica si distinguono i seguenti tipi di versamenti:
- in conto capitale o a fondo perduto, diretti a fornire nuovi mezzi finanziari destinati a rafforzare il patrimonio della società senza uno scopo specifico;
- in conto futuro aumento di capitale, che costituiscono un anticipo delle somme per un aumento del capitale non ancora deliberato;
- in conto aumento capitale, che sono versamenti relativi a un aumento del capitale già deliberato;
- a copertura delle perdite, che servono per ripianarle.

Con i primi (quelli in conto capitale), in particolare, uno o più soci versano “spontaneamente” una somma di denaro alla società accompagnando il versamento alla contestuale rinuncia a chiederne la restituzione durante la vita della società allo scopo di incrementarne i mezzi patrimoniali. Chi effettua il versamento può farlo anche in misura non proporzionale alla propria quota di partecipazione e senza rispettare particolari requisiti di forma, dotando la società di ulteriori disponibilità finanziarie senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale, ma consentendole di impiegarle per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale.

Le somme versate non producono interessi e diventano di proprietà della società, la quale può disporne liberamente senza alcun vincolo di destinazione. Si configurano come vere e proprie riserve di capitale da iscrivere in bilancio all’interno del patrimonio netto (alla voce “altre riserve”).
I versamenti in conto capitale sono caratterizzati – conclude il Tribunale di Nola – dalla spontaneità, a meno che essi non siano previsti dallo statuto, da una delibera assembleare presa all’unanimità o da un contratto tra società e soci.

Ciò detto si osserva come qualche perplessità desti, innanzitutto, il riferimento alla delibera assembleare, per quanto adottata all’unanimità, quale fonte di un obbligo di effettuare tali versamenti. Come precisato dalle massime H.L.1 e I.K.1 del Comitato triveneto dei notai, infatti, i versamenti in questione presuppongono necessariamente, per il loro perfezionamento, un accordo avente natura contrattuale tra i soci versanti e la società. Tale contratto può essere perfezionato anche verbalmente o per fatti concludenti. Non è rilevante, quindi, una delibera assembleare che proponga ai soci di effettuare i “versamenti in conto capitale”, ovvero accetti quelli già prestati, essendo tale materia di competenza dell’organo amministrativo.
Seppure con riguardo ai finanziamenti soci, inoltre, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 6861/2016, ha stabilito che la delibera assembleare non costituisce fonte di alcuna obbligazione per i soci, tenuti ex lege soltanto a effettuare i conferimenti previsti per la costituzione del capitale sociale iniziale. Essa può, al più, integrare una proposta che deve saldarsi con una espressa, quanto libera, manifestazione di impegno a opera di ciascun socio destinatario.

In particolare, come precisato dal Tribunale di Milano 15 giugno 2017, la delibera di un’assemblea di srl di richiedere ai soci il versamento di somme a titolo di finanziamento non fa sorgere, di per sé, neppure in capo a chi abbia espresso voto favorevole, l’obbligo di eseguire il versamento; a ciò occorrendo un’ulteriore, e distinta, manifestazione di volontà negoziale da parte di ciascun socio, la cui prova non richiede forme particolari. Questo, peraltro, analogamente a quanto stabilito dalla sentenza 3 gennaio 2018 del Tribunale di Milano con riguardo alla delibera di aumento di capitale, rispetto alla quale si dice che il voto a favore non esclude la possibilità che, nella fase di esecuzione del conferimento, i soci vengano a conoscenza di fatti o circostanze tali da rendere opportuna una nuova valutazione; ciò in quanto la fase di deliberazione e la fase di esecuzione sono di per sé autonome.

A ben vedere, infine, anche il riferimento a un obbligo di versamento da previsione statutaria risulta criticabile. Si intende dire che non appare possibile ipotizzare un obbligo statutario dei soci di provvedere, all’occorrenza, all’effettuazione di versamenti in conto capitale senza finire per alterare il tipo sociale adottato e connotato dalla responsabilità limitata dei soci.

Occorre, infatti, passare per il consenso del singolo socio (cfr. Trib. Bologna 4 aprile 1995, disponibile in massima, e lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 119-2011/I).

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