Capitalizzazione degli interessi solo con approvazione espressa
La Cassazione torna sulla questione degli interessi anatocistici sulle somme dovute dai correntisti
Le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 del DLgs. 342/99, pertanto non è possibile effettuare il giudizio di comparazione (previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR) tra queste e le nuove pattuizioni, volto a verificare se queste ultime abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Non può assumere rilevanza, infatti, la pregressa applicazione in via di fatto di tali clausole, perché ciò contrasta con la regola generale di assoluta inefficacia delle previsioni contrattuali viziate da nullità. Ne consegue che, affinché in tali contratti sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28599, pubblicata ieri, che torna sulla questione spinosa dell’applicazione, da parte delle banche, di interessi anatocistici sulle somme dovute dai correntisti.
Tale pratica consiste nell’assoggettare a interessi somme a loro volta comprensive di interessi ed è vietata dall’art. 1283 c.c., salvo che: sussista un accordo tra le parti; oppure vi sia una domanda giudiziale successiva alla scadenza degli interessi; oppure vi siano degli usi normativi.
Basti qui ricordare che l’applicazione da parte delle banche di interessi su interessi era pratica diffusa fino alla fine degli anni ’90 e si fondava sul convincimento che le Norme Bancarie Uniformi, che consentivano tale possibilità, costituissero usi normativi idonei a derogare al divieto di cui all’art. 1283 c.c. Tuttavia, la Corte di Cassazione n. 2374/99 ha stabilito la nullità di dette clausole anche per il tempo anteriore alla pronuncia, a cui è seguito un primo decreto c.d. “Salva banche” (DLgs. 342/99), il cui art. 25 modificava l’art. 120 del TUB inserendovi il comma 2 e demandando al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) il compito di determinare, con delibera, le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi già scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 25 del decreto, poi dichiarato incostituzionale dalla decisione n. 425/2000, stabiliva che le clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della delibera CICR, erano valide ed efficaci.
Il CICR, nella delibera, prevede, tra l’altro, che, se le nuove condizioni non sono peggiorative per il cliente, l’adeguamento può avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o fornendo opportuna notizia per iscritto alla clientela; in caso contrario, occorre specifica approvazione.
Nel caso oggetto di decisione, una banca, condannata nel merito alla restituzione delle somme illegittimamente ricevute dal correntista, ricorreva per Cassazione, ritenendo che l’applicazione della capitalizzazione non necessitasse di una specifica pattuizione espressa, ma fosse sufficiente l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cliente. Secondo l’istituto di credito, ai fini della valutazione del carattere “peggiorativo” delle condizioni precedentemente applicate, si sarebbe dovuto far riferimento alle “vecchie” clausole che prevedevano l’anatocismo, come se fossero “virtualmente” valide, con la conseguenza che le nuove clausole non risultavano peggiorative.
Per la Cassazione deve, invece, essere confermato l’orientamento secondo cui, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25 comma 3 DLgs. n. 342/99, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 risultano radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall’art. 7 comma 2 della medesima delibera, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della stessa delibera (Cass. n. 9140/2020).
Sebbene tale orientamento sembrasse aver subito una revisione per effetto di due decisioni del 2024 (Cass. nn. 5054 e 5064 del 2024), esso è stato nuovamente confermato da altre decisioni, per cui la comparazione richiesta dalla delibera CICR e che consentirebbe l’applicazione delle nuove condizioni mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è impraticabile per via della mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale (Cass. n. 28215/2024).
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