Nessuna duplicazione di compensi con i parametri ministeriali
Liquidazione del compenso per assistenza giudiziaria nel procedimento tributario in base ai parametri previsti dal DM 140/2012
Nel caso in cui l’organo giurisdizionale sia chiamato a esprimersi in merito alla determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il riferimento è ai parametri di cui agli artt. 15-27 di cui al Capo III del DM 140/2012. Il decreto, in particolare, individua 11 tipologie di attività (art. 15 comma 1 del DM 140/2012), delle quali è precisato lo specifico contenuto (es. revisione contabile, tenuta della contabilità, pareri, consulenze di parte, ecc.).
Per la determinazione del compenso, in generale, deve considerarsi il valore e la natura della pratica, l’impegno profuso in termini di tempo impiegato, il pregio dell’opera prestata, i risultati e i vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente (art. 17 del DM 140/2012); di rilievo anche l’importanza, la difficoltà, la complessità e l’urgenza della pratica. Ove la complessità (piuttosto che l’urgenza) assume una connotazione eccezionale, al compenso del professionista potrà essere applicata una maggiorazione fino al 100%; di contro, in caso di minore difficoltà, il compenso potrà essere decurtato fino al 50% (art. 18 del DM 140/2012).
Per ciascuna tipologia di attività è individuato un diverso valore della pratica che differisce per gli elementi quantitativi presi a riferimento: ad esempio, nell’ambito delle valutazioni, perizie e pareri (art. 21 del DM 140/2012) il valore della pratica corrisponde con il valore risultante dalla perizia; diversamente per le revisioni contabili, il riferimento è ai componenti positivi di reddito lordo e all’ammontare delle attività (art. 22 del DM 140/2012). Al valore della pratica è poi applicato un range percentuale degressivo per scaglioni, differenziato per tipologia di attività.
L’individuazione specifica dell’attività professionale eseguita in concreto dal professionista, per ciascuna tipologia indicata dall’art. 15 del DM 140/2012, unitamente alla differenziazione di valori e parametri, è tale da garantire che le stesse siano autonome e distinte tra loro. In merito il CNDCEC, con il Pronto Ordini n. 102/2025, ha chiarito che non vi è alcuna possibilità che, nell’ambito dei parametri di cui al DM 140/2012, la stessa attività possa essere inquadrata in due o più tipologie, dando luogo a una duplicazione del compenso, tenuto conto anche del suo carattere onnicomprensivo e posto che vi rientra anche il ristoro delle attività accessorie (art. 1 comma 3 del DM 140/2012).
Nel caso in cui vi siano prestazioni che abbiano a oggetto attività diverse da quelle indicate, il compenso può essere determinato “per analogia” (art. 15 comma 2 del DM 140/2012) attingendo ai parametri dell’attività che risulta maggiormente affine.
È il caso, ad esempio, dell’individuazione del compenso per l’attività di domiciliazione della sede legale resa dal professionista a favore dei suoi clienti. Come indicato dal CNDCEC con il P.O. n. 72/2025, è lecito ipotizzare che tale attività si concretizzi nella raccolta della corrispondenza, nella gestione di eventuali accessi, verifiche e/o ispezioni dell’autorità giudiziaria, a cui fa seguito la necessità di notiziare i clienti. In tal senso, poiché queste funzioni non sono ricomprese in nessuna delle tipologie di attività previste dal decreto, per analogia può ritenersi che le stesse rientrino nella generale attività di assistenza e rappresentanza dell’assistito; pertanto, può applicarsi il compenso previsto per la gestione delle “altre dichiarazioni e comunicazioni”.
L’intervento dell’organo giurisdizionale per la determinazione del compenso segue l’assenza di un accordo scritto tra le parti (art. 1 del DM 140/2012). In verità, è ammessa la possibilità che il professionista richieda l’opinamento della parcella anche quando abbia già concordato con il cliente un compenso forfetario e provveduto con l’emissione della relativa parcella. Tale possibilità, però, come chiarito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 57/2025, è consentita solo quando il professionista abbia previsto nell’accordo che, in caso di inadempimento del cliente, si possa richiedere un compenso maggiore o che lo stesso sia rideterminato in base ai parametri di cui al DM 140/2012. Diversamente, le parti sono vincolate all’accordo raggiunto.
Il CNDCEC, con il P.O. 95/2025, pubblicato ieri, è intervenuto anche sulla liquidazione del compenso per assistenza giudiziaria nel procedimento tributario, precisando che, per la determinazione del compenso dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l’organo giurisdizionale deve procedere alla liquidazione, in assenza di accordo scritto tra le parti, avuto riguardo al DM 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata. Vengono in rilievo, a tal fine, gli artt. 1 e 28 comma 2 del citato DM (Cass. nn. 25285 e 20693 del 2025). L’unica ipotesi in cui il giudice può discostarsi dai parametri previsti, applicando in via analogia le altre disposizioni del DM, è limitata ai casi in cui manchi un’espressa regolazione. L’art. 15 comma 2-quinquies del DLgs. 546/92, poi, confermerebbe tali conclusioni.
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