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Giovedì, 27 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Convertito in legge il decreto flussi

Tra le novità, termini più ampi per la conferma della richiesta di nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno

/ Luca MAMONE

Giovedì, 27 novembre 2025

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Nella giornata di ieri, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

In termini generali, il decreto in parole introduce disposizioni in merito al rilascio del nulla osta, alla semplificazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, allo svolgimento di attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno nonché alla proroga fino al 2028 per l’assunzione di lavoratori domestici “fuori quota”.

Tra le norme oggetto di particolari interventi in sede di conversione, si segnala l’art. 1 del decreto in questione. In generale, tale norma modifica l’art. 22 comma 5 del DLgs. 286/98, prevedendo che lo Sportello unico per l’immigrazione rilasci il nulla osta nel termine massimo di 60 giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso ex art. 21 comma 1 del medesimo DLgs. 286/98, anziché dalla data di presentazione della richiesta.

Analoga previsione viene poi riproposta anche per l’ingresso di lavoratori stagionali.
Sul punto, si evidenzia che il provvedimento di conversione eleva da 7 a 15 giorni il termine entro il quale, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma della medesima richiesta di nulla osta. Si ricorda che a tale conferma è subordinato il rilascio del relativo visto di ingresso e che il termine temporale di 15 giorni decorre dalla comunicazione al datore dell’avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

Inoltre, il medesimo provvedimento di conversione eleva da 8 a 15 giorni il termine, decorrente dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, entro il quale il lavoratore medesimo e il datore di lavoro devono stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In questo caso si ricorda che la stipula è necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

Ancora, il provvedimento di conversione prevede che la conferma del nulla osta, il contratto di soggiorno e l’eventuale documentazione da allegare ad esso, nonché la richiesta di nulla osta pluriennale nell’ambito del lavoro stagionale, possano essere presentati anche tramite i professionisti abilitati alla consulenza del lavoro ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79 cui il datore di lavoro conferisce mandato (ad esempio, consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili) oppure dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Un secondo intervento effettuato in sede di conversione riguarda poi l’art. 2 del DL 146/2025, laddove sono previste specifiche disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri.

Tra queste, la norma stabilisce che i datori di lavoro o le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative devono richiedere il relativo nulla osta per gli ingressi regolati dai DPCM “flussi”, procedendo alla precompilazione dei moduli di domanda tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Successivamente, è previsto il controllo di veridicità, da parte delle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro in occasione della precompilazione. Inserendosi in tale contesto, la legge di conversione prevede che L’Ispettorato nazionale del Lavoro possa effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell’Interno, ai fini dell’eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro dalla procedura informatica di presentazione della domanda.

Un’altra disposizione prevista nel testo originario dell’art. 2 del DL 146/2025 stabilisce poi che i datori possano presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità previste dai decreti “flussi”. Tuttavia, precisa la medesima norma, tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati alla consulenza del lavoro ai sensi dell’art. 1 della L. 12/79, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o ai compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa.

Nel merito, la legge di conversione riconosce la disapplicazione del limite di 3 richieste anche con riferimento alle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.

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