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LAVORO & PREVIDENZA

Trattamento integrativo speciale nel turismo da gennaio a settembre 2026

Il lavoratore deve avere un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro

/ Daniele SILVESTRO

Giovedì, 22 gennaio 2026

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La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ripropone anche per il 2026 il c.d. “trattamento integrativo speciale”, con l’obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

In particolare, riproponendo la medesima disciplina dello scorso anno, l’art. 1 commi 18-21 della L. 199/2025 (che non ha subito modifiche durante l’iter parlamentare) prevede il riconoscimento del trattamento integrativo speciale per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario, effettuate nei giorni festivi, per i lavoratori del settore del turismo anche per i primi 9 mesi del 2026.

Si ricorda che il trattamento integrativo speciale:
- per l’anno 2023, era previsto dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 (art. 39-bis del DL 48/2023);
- per l’anno 2024, era previsto dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023);
- per l’anno 2025, era previsto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025 (art. 1 commi 395 - 398 della L. 207/2024).
- per l’anno 2026, il trattamento è previsto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026.

Tenuto conto che la disciplina è sostanzialmente la stessa degli anni scorsi, dovrebbero potersi applicare le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con le circ. nn. 4/2025, 5/2024 e 26/2023.
I destinatari dell’agevolazione sono infatti gli stessi, ovverosia i lavoratori del settore privato:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Le suddette categorie di lavoratori devono possedere, ai fini dell’accesso all’agevolazione, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate negli anni precedenti, per determinare il limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche se da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande (cfr., in ultimo, circ. n. 4/2025).

Trova inoltre applicazione il principio di cassa allargato e pertanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Non cambia neppure la misura del trattamento integrativo speciale, che risulta essere pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

L’importo riconosciuto come trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, come previsto espressamente dalla norma.
Per accedere al trattamento integrativo speciale, le prestazioni devono necessariamente collocarsi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026.

Tuttavia, in linea con la prassi dell’Agenzia delle Entrate sulla misura prevista negli scorsi anni, l’erogazione dell’importo potrebbe essere effettuata anche successivamente al 30 settembre 2026, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Quanto agli adempimenti, il trattamento viene riconosciuto dal datore di lavoro (sostituto d’imposta), dietro la presentazione, da parte del lavoratore, di apposita richiesta tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In tale richiesta, il lavoratore dovrà attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025 (non superiore a 40.000 euro).

Occorre pertanto che il lavoratore presenti la richiesta – indicando il reddito di lavoro dipendente del 2025 – anche nel caso in cui abbia già presentato la richiesta per il trattamento integrativo dello scorso anno.
Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) dovrà poi indicare tali somme all’interno della Certificazione Unica e potrà recuperare il credito generato dal riconoscimento dell’importo del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Sul punto, non dovrebbe cambiare il codice tributo “1702” utilizzato negli scorsi anni, seppur con una denominazione diversa (cfr. ris. Agenzia Entrate n. 8/2025).

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