Contributo entro fine mese per restare nell’elenco dei gestori della crisi
Il versamento può essere effettuato tramite servizio PagoPA
L’iscrizione all’elenco di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019 consente al professionista di poter svolgere, su incarico del giudice, le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal legislatore.
L’iscrizione è necessaria anche per il professionista indipendente visto che ciò costituisce requisito necessario ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, oltre che precisato dallo stesso art. 356 comma 1 come modificato dal DLgs. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter).
Resta escluso, invece, l’esperto nella composizione negoziata della crisi e il gestore della crisi, per la cui individuazione, si continua a far riferimento, rispettivamente, all’elenco di cui all’art. 13 del DLgs. 14/2019 ovvero al Registro di cui al DM 202/2014.
L’iscrizione è consentita ai professionisti, anche costituiti in forma associata o societaria (STP), purché in possesso dei requisiti professionali, formativi e di onorabilità di cui agli artt. 356 commi 2 e 3 e 358 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024 recate all’art. 356 del DLgs. 14/2019, nella domanda di iscrizione, l’interessato può indicare la funzione ovvero le funzioni che intende svolgere.
Inoltre non vi è alcun obbligo di un periodo di tirocinio almeno semestrale per i professionisti iscritti all’ordine degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.
Per questi, in luogo del periodo tirocinio, ai sensi dell’art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019, è sufficiente allegare alla propria domanda una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l’ultimo quinquennio acquisita nell’esercizio della funzione di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale.
Tali esperienze possono essere state maturate in proprio e/o in collaborazione con altri professionisti, purché iscritti all’elenco ex art. 356 del DLgs. 14/2019.
È necessario, oltre l’esperienza, che il professionista abbia acquisito una formazione specifica, oggetto di aggiornamento obbligatorio con cadenza biennale.
In merito, per gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili e i consulenti del lavoro, la durata dell’obbligo di aggiornamento biennale è ridotto a 18 ore (anziché 40 ore); l’obbligo deve essere assolto entro i due anni successivi alla data di iscrizione all’elenco.
Il funzionamento dell’elenco, nello specifico, è rimesso al regolamento introdotto con il DM 3 marzo 2022 n. 75 che, ottemperando a quanto richiesto dall’art. 357 comma 2 del DLgs. 14/2019 definisce, tra l’altro, il contributo obbligatorio necessario che deve essere versato sia ai fini dell’iscrizione sia, successivamente, ai fini del mantenimento della stessa.
Ai sensi dell’art. 8 del DM 75/2022 è necessario il versamento, in occasione dell’iscrizione, di un contributo di 150 euro che, per gli anni successivi, si riduce a 50 euro.
Il pagamento di quest’ultimo dev’essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno e attraverso una delle modalità previste dall’art. 9 del DM 75/2022.
Il versamento può essere effettuato anche mediante il servizio Pago PA accessibile attraverso la propria area riservata del portale dedicato all’elenco dei gestori della crisi di impresa, raggiungibile all’indirizzo https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DM 75/2022, l’attestazione di pagamento dovrà essere inviata, poi, al Ministero della Giustizia, a mezzo PEC, entro il successivo 30 aprile.
In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dal termine, il responsabile dell’elenco può disporre la sospensione dell’iscritto a cui sarà data tempestiva comunicazione con decreto succintamente motivato (art. 8 comma 5 del DM 75/2022).
Ove l’omissione si protragga per ulteriori sei mesi (a decorrere dal provvedimento di sospensione), sarà disposta la cancellazione dall’elenco con l’impossibilità per il soggetto di potersi reiscrivere se non è decorso un anno dalla comunicazione della stessa (art. 8 comma 5 del DM 75/2022).
Nel caso in cui si verifichi un ritardo nel pagamento oltre la scadenza e comunque fino al momento del versamento (successivo al termine previsto), l’iscritto è tenuto alla corresponsione di interessi nella misura legale di cui all’art. 1284 c.c.
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