Riduzione premio INAIL artigiani al 5,07% sulla regolazione 2025
Diversi sono gli sconti previsti per le posizioni assicurative territoriali, seppur ridotti con l’avvento della tariffa 2019
Le istruzioni INAIL relative agli sconti di autoliquidazione sono pervenute a fine 2025 e riassumono, come avviene ogni anno, le riduzioni di premio residue dopo che l’avvento della nuova tariffa ha cancellato in gran parte gli sconti previsti.
In particolare, la nota operativa del 22 dicembre 2025 dell’INAIL suddivide gli sconti tra quelli previsti per le posizioni assicurative territoriali (PAT) e quelli relativi alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Con riferimento alle PAT, gli sconti sono i seguenti:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
- incentivi per assunzioni ex art. 4 commi 8-11 della L. 92/2012.
La riduzione del premio più importante è quella prevista per le imprese artigiane.
Va ricordato che sono ammesse allo sconto unicamente le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce delle normative specifiche, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023-2024.
È fondamentale peraltro che le imprese abbiano presentato la richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella apposita fin dalla dichiarazione delle retribuzioni 2024 che si doveva inviare entro il 28 febbraio 2025.
Parimenti, le aziende dovranno presentare la domanda di ammissione al beneficio per l’autoliquidazione 2026/2027 barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026.
È essenziale che le aziende non se ne dimentichino perché diversamente non potranno fruire l’anno prossimo della riduzione anche avendone i requisiti.
Per il 2025, la riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%.
Con riferimento alle altre riduzioni, rinviando per i dettagli alla nota dell’Istituto, va ricordato che l’incentivo per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione dei lavoratori in congedo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026.
Per fruire della riduzione, il datore di lavoro deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e non devono sussistere cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30 gennaio 2015 (DURC on line). A tal fine, egli deve aver presentato la dichiarazione per benefici contributivi al competente Ispettorato territoriale del lavoro. Come ogni anno, l’INAIL provvederà alle verifiche in collaborazione con il locale ITL.
Parimenti, i requisiti per il DURC on line e la non sussistenza di cause ostative alla regolarità da comprovare tramite la dichiarazione per i benefici contributivi trasmessa all’ITL sono fondamentali per l’ottenimento degli incentivi per assunzioni previsti dall’art. 4 commi 8-11 della L. 92/2012.
Essi riguardano le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, nonché sono applicabili ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2 punto 4) lettera f) del Regolamento Ue n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, e ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Sull’argomento si rinvia all’approfondimento “Autoliquidazione INAIL: scadenze, sconti e nuove aliquote di oscillazione” pubblicato sulla Rivista “La Consulenza del Lavoro”.
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