Il decreto del tribunale senza i riferimenti alla normativa fiscale preclude l’IVA del 4% per i disabili
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 19 di ieri, ha chiarito che non consente di accedere all’aliquota IVA del 4% per i disabili una sentenza del tribunale priva dei riferimenti richiesti dalla normativa fiscale.
Il caso esaminato concerneva una persona fisica alla quale era stato riconosciuto lo status di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, per effetto di una sentenza emessa dal tribunale, a esito di una CTU medico-legale. Ci si interroga sulla valenza del sentenza del tribunale (o del decreto di omologa) ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di un autoveicolo.
L’Agenzia, richiamando le indicazioni fornite nella “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, aggiornata lo scorso 24 dicembre, esamina gli effetti derivanti dal ricorso ex art. 445-bis c.p.c., conseguente al diniego dell’istanza per l’accertamento sanitario di invalidità o per l’accoglimento solo parziale. Condizione di procedibilità del ricorso è la presentazione di una domanda di procedimento cautelare denominato “accertamento tecnico preventivo”, il quale viene affidato dal giudice a un Consulente tecnico d’ufficio (CTU), assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’INPS.
In assenza di contestazioni, il giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU. Viceversa, qualora l’accertamento tecnico preventivo sia contestato da una delle parti, per cui quest’ultima decida di proporre il ricorso ordinario, si perverrà a una sentenza del tribunale. All’esito del giudizio, se il provvedimento del tribunale (decreto di omologa) reca l’indicazione espressa delle norme fiscali che attribuiscono il diritto all’agevolazione fiscale ai sensi dell’art. 4 del DL 5/2012, esso costituisce il titolo affinché dette agevolazioni possano essere fruite.
Nel caso rappresentato, la sentenza prodotta in sede d’interpello non contiene espressamente i riferimenti alla normativa fiscale necessari ai fini del riconoscimento dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto dei veicoli in favore delle persone con disabilità. L’assenza di tale condizioni nel provvedimento giudiziale – evidenzia l’Agenzia – presuppone la valutazione di aspetti che esulano dalla competenza dell’Amministrazione finanziaria.
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