Si distrae anche l’avviamento commerciale dell’azienda
La Cassazione, nella sentenza n. 3233/2026, ha ribadito che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili che, come tali, possono essere oggetto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Ciò in quanto nel concetto di beni contemplato dall’art. 216 del RD 267/42 rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri.
Tuttavia, si precisa, da un lato, che non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (cfr. Cass. n. 5357/2018) e, dall’altro, che la cessione di un ramo d’azienda – che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva – presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell’art. 2555 c.c., ossia come l’insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (cfr. Cass. n. 23577/2024).
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