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IMPRESA

Parziale sterilizzazione delle perdite per le start up innovative italiane

Per favorire l’innovazione, la deroga si applica anche alle PMI innovative

/ Elisa TOMBARI

Sabato, 2 maggio 2026

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Start up e PMI innovative sono all’attenzione del legislatore europeo e italiano e, su entrambi i fronti, si attendono novità che ne favoriscano la diffusione e lo sviluppo. In ambito europeo, oltre alla raccomandazione (Ue) 2026/720 del 18 marzo 2026 riguardante le definizioni di imprese, start up e scale up innovative da impiegare nelle politiche applicate all’interno dell’Unione e dello Spazio economico europeo, con l’obiettivo di ridurre le disparità nel trattamento e di facilitare l’operatività di tali realtà (si veda “Definizioni europee per imprese, start-up e scale-up innovative” del 20 aprile 2026), si ricorda la Eu Inc., la nuova forma di società a responsabilità limitata oggetto della proposta di regolamento della Commissione europea COM(2026) 321 final, che mira a istituire il c.d. “28° regime”, un regime facoltativo di diritto societario finalizzato a superare la frammentazione dei quadri giuridici dei 27 Stati membri, che si affiancherà ai sistemi nazionali e che, rispetto a essi, sarà alternativo e opzionale (si veda “In arrivo la Eu Inc. per le imprese interessate al mercato unico” del 24 marzo 2026).

Sul fronte nazionale, poi, l’art. 24 della L. 34/2026 ha delegato il Governo ad adottare un Testo unico di riordino dell’attuale impianto normativo in materia di start up innovative, spinoff, PMI innovative, incubatori e acceleratori di start up, che ne semplifichi le regole.
L’attuale disciplina italiana riserva a start up e PMI innovative agevolazioni su più fronti, ma anche specifiche deroghe al diritto societario.

Di particolare rilievo, in quest’ultimo contesto, appaiono quelle – previste dall’art. 26 comma 1 del DL 179/2012 (applicabile alle PMI innovative per effetto dell’art. art. 4 comma 9 del DL 3/2015) – che consentono una parziale sterilizzazione delle perdite di esercizio. Le start up innovative società di capitali sono soggette alla disciplina per il ripianamento delle perdite d’esercizio prevista (in modo sostanzialmente identico), per le spa, dagli artt. 2446 e 2447 c.c. e, per le srl, dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite, gli artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c. dispongono che se, entro l’esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, in sede di approvazione del bilancio di tale esercizio occorre ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., che disciplinano i casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (per la perdita di oltre un terzo) occorre convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Rispetto a tale quadro, la disciplina speciale definita dall’art. 26 comma 1 del DL 179/2012 consente alle start up innovative di posticipare gli adempimenti previsti se si verificano le due ipotesi sopra descritte. Infatti, nei casi di riduzione del capitale di oltre un terzo ma senza incidere sul capitale minimo, il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo, mentre nei casi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione di capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (o alla trasformazione), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino a tale chiusura, per esplicita previsione dell’art. 26, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all’art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. (cfr. documento CNDCEC e FNC del 4 febbraio 2026). Se entro l’esercizio successivo il capitale non risulta integrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare seguendo la disciplina ordinaria, cioè applicando gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.

Appare opportuno ricordare che la Cassazione n. 2984/2022 ha precisato che, con perdita di oltre un terzo del capitale sociale con riduzione al di sotto del minimo legale, lo scioglimento della società si produce immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva data dalla reintegrazione del capitale (o dalla trasformazione) da deliberarsi (in tal caso entro termini “dilatati”) con le maggioranze richieste per le modifiche dell’atto costitutivo (si veda “Copertura delle perdite rilevanti senza termini” del 2 febbraio 2022).

Si tratta di una disciplina che non trova corrispondenza nel modello base della Eu inc., dove non è previsto un capitale sociale minimo e la tutela dei creditori è affidata alla responsabilità degli amministratori e a test di bilancio e di solvibilità (balance sheet test e solvency test) in occasione di distribuzioni e operazioni sul capitale. Peraltro, l’Explanatory Memorandum al cap. VII della proposta di Regolamento e il “Considerando” n. 46 del suo Preambolo indicano che le misure a tutela dell’integrità del capitale sociale trovano applicazione nel solo caso in cui i soci abbiano deciso di costituire il capitale medesimo, opzione che non risulta obbligatoria per tale nuova forma societaria, per la quale il capitale può essere pari a zero.

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