Copertura delle perdite rilevanti senza termini
L’amministratore che non convoca tempestivamente l’assemblea si espone però ad azioni di responsabilità
In caso di perdita di oltre un terzo del capitale sociale con riduzione al di sotto del minimo legale, la società è da considerarsi immediatamente sciolta, ferma restando la possibilità di reintegrare il capitale e rimuovere la causa di scioglimento. Il mancato rispetto della sollecitudine richiesta dal legislatore agli amministratori – con il riferimento ad un intervento “senza indugio” – può essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all’assemblea di adottare, con effetto ex tunc (da allora), la delibera di ripianamento delle perdite. Ad affermarlo è la Cassazione, nell’ordinanza n. 2984, depositata ieri.
Appare, innanzitutto, opportuno precisare come il caso pervenuto all’esame dei giudici di legittimità attenga ad una srl, ma i rilievi formulati siano ...
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