Le misure cautelari prevalgono sulla procedura concorsuale
Le disposizioni del Codice della crisi, pur dalla vigenza differita, possono essere usate per un’interpretazione logico-sistematica
Con la sentenza n. 3575 depositata ieri, la Cassazione è tornata ad occuparsi dei rapporti tra la procedura fallimentare e il sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p., in particolare, come nel caso di specie, qualora la dichiarazione di fallimento preceda l’applicazione della misura cautelare reale.
Il ricorso giunto all’attenzione della Suprema Corte era stato presentato da una curatrice avverso il diniego della revoca del sequestro penale di beni del fallimento. I giudici, con la loro decisione, si erano espressi in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 15776/2020) per il quale il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dall’art. ...