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Esenzione IRPEF per le pensioni delle vittime del dovere applicata dall’INPS

L’Istituto, con una circolare, precisa che per gli anni antecedenti al 2026 occorre presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate

/ REDAZIONE

Sabato, 2 maggio 2026

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Con la circolare n. 51 del 30 aprile 2026, l’INPS ha fornito indicazioni sull’esenzione IRPEF prevista per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere (ai soggetti equiparati) e ai loro familiari superstiti, introdotta dall’art. 1 comma 211 della L. 232/2016, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia (cfr. Cass. 25 febbraio 2025 n. 4873) e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 dicembre 2025 (si veda “Esenzione IRPEF delle pensioni delle vittime del dovere ad ampio raggio” del 5 dicembre 2025).

In pratica, vengono superate le indicazioni contenute nei messaggi nn. 1412/2017 e 3274/2017, nei quali era stato precisato come l’esenzione trovasse applicazione con riferimento ai soli trattamenti pensionistici correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.

Invece, in seguito al nuovo orientamento giurisprudenziale e alla citata risoluzione n. 68/2025, l’esenzione IRPEF, in favore di chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere, di equiparato a vittima del dovere o di familiare superstite di vittima del dovere, si applica su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui gli stessi siano titolari, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.

In merito, l’INPS con la circolare in commento precisa che dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall’IRPEF (e addizionali regionali e comunali), anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere, rimandando ad un successivo messaggio per le indicazioni di carattere operativo.

L’INPS rimanda a un successivo messaggio le indicazioni operative

Per il corrente anno, l’esenzione fiscale viene applicata dall’INPS, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026.

Relativamente, invece, agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate con le consuete modalità.

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