Detassazione maggiorata per gli impatriati con figli minori già residenti in Italia
Con la risposta a interpello n. 82 di ieri, 20 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti relativi al nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023.
In primo luogo, trattandosi di una persona, residente in Finlandia da oltre 30 anni, che si trasferisce in Italia nel 2026 lavorando in Italia, da remoto, per il medesimo datore di lavoro estero ante trasferimento, l’Agenzia ammette la fruizione del regime, ritendo validi i chiarimenti forniti in vigenza dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, in relazione alla possibilità di fruire dei benefici anche laddove il lavoratore si trasferisca in Italia ma continui a svolgere attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro estero in modalità smart working. Nel nuovo contesto normativo, la possibilità di svolgere in Italia attività lavorativa in smart working va coordinata, ai fini agevolativi, con i periodi di permanenza estera pregressa “rafforzati”, richiesti ove ricorrano le condizioni di continuità della prestazione lavorativa prestata in Italia rispetto a quella svolta all’estero prima del trasferimento. Nel caso di specie, tali requisiti sono verificati.
Il secondo aspetto concerne la fruizione della misura rafforzata dell’agevolazione (detassazione pari al 60%) laddove il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore (art. 5 comma 4 del DLgs. 209/2023).
La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Nel caso prospettato, i figli minori sono divenuti residenti in Italia già nel 2025, essendosi trasferiti al seguito della madre. Ad avviso dell’Agenzia la circostanza per cui il trasferimento dei figli minorenni sia precedente a quello della persona impatriata non preclude la fruizione dell’agevolazione rafforzata.
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