Nuovo elenco delle fondazioni e associazioni scientifiche per le erogazioni deducibili
Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DL 35/2005, le liberalità, in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti assoggettati all’IRES di cui all’art. 73 del TUIR, a favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate da apposito DPCM, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore.
Il DPCM 8 gennaio 2026 (pubblicato sulla G.U. 19 marzo 2026 n. 65) elenca le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali può applicarsi la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore. Il suddetto elenco sostituisce dunque quello del previgente DPCM 9 ottobre 2023.
La deduzione prevista dal citato art. 14 del DL 35/2005 compete:
- nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogatore;
- e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Va tuttavia ricordato che, ai sensi degli artt. 102 comma 2 lett. h) e 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, è stata disposta l’abrogazione del citato art. 14 comma 1 del DL 35/2005 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Dunque, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (c.d. contribuenti “solari”), tale deduzione non trova più applicazione dal 1° gennaio 2026.
Invece, per i soggetti IRES con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, tale disposizione cesserà di trovare applicazione a partire dal nuovo periodo di imposta che avrà inizio nel 2026 (in tal senso si veda anche la risposta dell’Agenzia delle Entrate resa in occasione della Videoconferenza del 18 settembre 2025).
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