Effetto devolutivo del reclamo avverso l’apertura della liquidazione giudiziale
In caso di revoca della liquidazione giudiziale, la Corte d’Appello può dichiarare aperta la liquidazione controllata, se richiesta in via subordinata
La sentenza n. 104 pronunciata dal Tribunale di Torino il 5 marzo 2026 si confronta con una questione processuale di rilievo nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal DLgs. 14/2019, Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), in quanto destinata a incidere significativamente sulla prassi applicativa.
Per poter comprendere meglio il profilo giuridico sotteso alla pronuncia in esame, è utile ripercorrere, pur brevemente, la fattispecie da un punto di vista fattuale. Il casus trae origine da un ricorso con il quale un creditore, segnatamente un soggetto legato al debitore da un rapporto di lavoro dipendente e titolare di un credito, per l’appunto, scaturente da tale rapporto, domandava al Tribunale di Torino l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del proprio debitore, nella specie una società a responsabilità limitata corrispondente al proprio datore.
Il creditore, al contempo, nell’ipotesi in cui, per contro, fossero risultati provati i requisiti dimensionali del debitore come “impresa minore” di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del CCII e, dunque, nell’ipotesi in cui il debitore convenuto non fosse risultato assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 del CCII, domandava, in via subordinata, l’apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII.
Nonostante il convenuto si fosse costituito in giudizio deducendo la qualifica di impresa minore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 comma 1 lett. d) e 121 del CCII, il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda principale, dichiarava aperta, nei confronti della società debitrice, la procedura di liquidazione giudiziale, ritenendo assorbita, considerato l’accoglimento della domanda formulata in via principale, la domanda subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata.
La convenuta, di conseguenza, proponeva reclamo avanti alla Corte d’Appello ex art. 51 del CCII, contestando, con due motivi di impugnazione, la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del CCII, richiamato dall’art. 121 del CCII.
In esito al giudizio di reclamo, nel quale si costituiva, comunque, anche la parte creditrice, che, nuovamente, rinnovava la propria domanda subordinata testé descritta ove fosse stata revocata la liquidazione giudiziale, la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dello stesso, con sentenza n. 257 pubblicata il 10 febbraio 2026, revocava la liquidazione giudiziale, nonché, in accoglimento della domanda subordinata del creditore, dichiarava aperta nei confronti della società debitrice la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII e rimetteva al Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del CCII, gli adempimenti esecutivi ex art. 270 comma 2 del CCII, adempimenti realizzati con la pronuncia in commento.
Tanto premesso, la sentenza del Tribunale di Torino (e ancora prima della Corte d’Appello) ha il pregio di rispondere a un quesito che affonda le sue radici in un rinvio pregiudiziale disposto ex art. 363-bis c.p.c. dalla Corte d’Appello di Napoli con ordinanza del 6 giugno 2025. Quesito che, tuttavia, pur non avendo avuto risposta dai giudici di legittimità (cfr. provvedimento n. 18925 del 10 luglio 2025), difettandone i presupposti, ha, nondimeno, reperito una soluzione interpretativa nel precedente qui in esame.
Nello specifico, la Corte d’Appello si domandava se, in caso di reclamo avverso una sentenza che avesse aperto una liquidazione giudiziale su istanza del creditore, senza, tuttavia, pronunciarsi, allorché assorbita, sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, occorresse, dato il disposto dell’art. 50 del CCII, esaminare (o meno), in caso di revoca della liquidazione giudiziale e in sede di reclamo, la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata formulata in via subordinata.
La Corte d’Appello di Torino e, per effetto, il Tribunale di Torino hanno offerto una risposta in senso affermativo a detto quesito, così in un certo senso dimostrando di dar seguito all’orientamento giurisprudenziale, peraltro richiamato anche nel provvedimento di rigetto del suddetto rinvio pregiudiziale, formatosi nel vigore della previgente disciplina della legge fallimentare sul c.d. “effetto devolutivo” del reclamo nella procedura di apertura del fallimento (cfr. ex multiis Cass. 19 dicembre 2023 n. 35423).
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