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LAVORO & PREVIDENZA

LOAgri senza versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

L’INPS illustra l’applicazione delle novità della legge di bilancio 2026 con particolare riferimento ai datori di lavoro agricoli

/ Luca MAMONE

Martedì, 28 aprile 2026

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Con il messaggio n. 1388/2026, l’INPS è nuovamente intervenuto in merito alle disposizioni introdotte dall’art. 1 comma 203 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) in materia di trattamento di fine rapporto (TFR) e obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, fornendo specifiche indicazioni per i datori di lavoro agricoli.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi della disposizione della legge di bilancio il contributo di finanziamento al Fondo di Tesoreria è dovuto se, alla fine dell’anno solare precedente, la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti dimensionali:
- 60 addetti per il biennio 2026-2027;
- 50 addetti per il periodo dal 2028 al 2031;
- 40 addetti dal 2032.
Inoltre, il computo dei predetti requisiti dimensionali deve avvenire sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato.

Ciò premesso, facendo seguito a quanto già indicato con la circ. n. 12/2026, con il messaggio in commento l’INPS illustra i profili concernenti il computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), nonché le modalità di determinazione della forza lavoro media annua.

In via generale, l’INPS richiama il principio secondo cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento, a prescindere dalla tipologia e dalla durata del rapporto, dall’orario di lavoro svolto e dall’effettiva soggezione del singolo lavoratore alle disposizioni in materia di TFR.
Nel dettaglio, gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. In altri termini, la soglia dei 3 mesi indicata con la risalente circ. n. 105/2007 rileva in merito all’obbligo del versamento delle quote di TFR e non sul piano della verifica del requisito dimensionale.

Tecnicamente, concorrono al computo del requisito dimensionale le giornate di effettiva occupazione degli OTD risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate mensili.
Tale criterio trova applicazione anche per gli operai a tempo determinato ricadenti nello speciale regime contrattuale collettivo che dispone, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica (mensile) del TFR maturato.

Invece, per quanto concerne gli operai assunti nell’ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), l’INPS precisa che tale fattispecie, proprio per la natura occasionale, si colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria. Pertanto, tali lavoratori non concorrono al computo della media annuale.

Passando poi alle modalità di computo e calcolo della media annuale, l’INPS ribadisce la necessità di tenere sempre conto delle peculiarità del settore agricolo.
In sintesi, per gli operai a tempo indeterminato (OTI), gli apprendisti e gli altri lavoratori stabilmente in forza, il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile.

Invece, per gli operai a tempo determinato (OTD), si ribadisce che il computo va effettuato sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto.
In tutti i casi, per i lavoratori a tempo parziale, le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.

Infine, per quanto riguarda il calcolo della forza media annua, l’INPS precisa che il relativo valore si ottiene dividendo per 312 la sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile. Nel merito, si precisa che il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia.
In pratica, per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dalla legge di bilancio 2026.

Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell’anno 2025, risultino tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso alla data di pubblicazione del messaggio n. 1388 (aprile 2026) dovrà essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026.

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