Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo revoca il bonus ZES 2026
L’accesso all’incentivo del DL 62/2026 è subordinato al rispetto di diverse condizioni
Con la recente circolare n. 56/2026, l’INPS è intervenuto in merito alla nuova disciplina del c.d. “bonus ZES 2026” di cui all’art. 3 del DL 62/2026 (si veda “Requisito dimensionale solo per il mese dell’assunzione incentivata nella ZES” del 15 maggio 2026).
Si ricorda che l’incentivo in questione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, a esclusione dei premi e contributi INAIL, e può essere riconosciuto per un massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Possono beneficiarne i datori di lavoro privati che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica (ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) e che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
Tecnicamente, l’assunzione incentivata deve essere effettuata nel corso del 2026 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i lavoratori domestici, gli apprendisti e i dirigenti) e deve riguardare lavoratori che hanno compiuto 35 anni (over 35) e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
Una delle tematiche di principale interesse trattate nella circolare n. 56/2026 è rappresentata dalle condizioni specifiche per il riconoscimento del diritto all’esonero.
Innanzitutto, l’INPS ricorda come sia richiesto ai datori di lavoro di non aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ex L. 223/91 nella stessa unità produttiva.
Inoltre, i datori di lavoro non devono procedere, questa volta nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.
Alla violazione di tale divieto da parte del datore di lavoro seguirà la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Sul punto, l’INPS precisa che, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo a un eventuale nuovo datore di lavoro, la revoca del beneficio per violazione del divieto di licenziamento non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono successivamente il lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei citati licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
In particolare, con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, la circolare in commento chiarisce che non inficiano il riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto si tratta di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto di lavoro.
Un’altra condizionalità di rilievo richiede che l’assunzione del lavoratore disoccupato debba determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di lavoro annuo (ULA), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario di cui all’art. 2 punto 32 del regolamento (Ue) 651/2014.
Inoltre, si chiarisce che l’agevolazione in argomento è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente si siano resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Invece, il requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Infine, l’INPS ricorda che la fruizione del beneficio è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo (salario giusto) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del DL 62/2026.
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