L’assegnazione agevolata non esclude il rischio abuso
Anche per cessioni e trasformazioni agevolate è possibile incorrere in una censura di elusione
Entro il prossimo 30 settembre dovranno essere perfezionate le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, nonché di trasformazione agevolata in società semplice ex art. 1 commi 35-40 della L. 199/2025. Si tratta di operazioni con una prassi consolidata, tanto è vero che negli ultimi anni, nonostante la disciplina agevolativa sia stata in vigore quasi senza soluzione di continuità, sono stati pubblicati pochissimi documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate (l’ultimo è la risposta a interpello n. 12/2024).
Può quindi considerarsi abbastanza chiaro a quali condizioni le assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate possono essere effettuate e, per quanto qui di interesse, quali sono i paletti che delimitano (almeno nella visione dell’Agenzia delle Entrate) la legittimità delle operazioni rispetto ad una contestazione di abuso del diritto.
I temi più rilevanti in proposito sono tre: le operazioni propedeutiche a quelle agevolate, l’effettività del requisito della non strumentalità dei beni e la cessione del bene fuoriuscito dal circuito del reddito d’impresa a condizioni agevolate da parte dei soci assegnatari o cessionari, oppure della società semplice.
Le operazioni propedeutiche ad assegnazione e trasformazione agevolata sono in linea di principio pienamente legittime. Nella ris. Agenzia delle Entrate n. 101/2016, infatti, è stata considerata non elusiva la scissione di una srl in due, allo scopo di dividere la gestione delle partecipazioni da quella degli immobili, e procedere con la trasformazione agevolata in società semplice della società che gestiva questi ultimi. Nella ris. n. 98/2017, inoltre, è stato dato il via libera alla scissione asimmetrica di una società immobiliare, finalizzata a separare i soci contrari all’assegnazione agevolata da quelli che intendevano procedervi.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso si voglia utilizzare il conferimento di azienda come operazione propedeutica: nella ris. Agenzia delle Entrate n. 99/2017, ad esempio, è stata ritenuta elusiva un’operazione che prevedeva il conferimento di ramo di azienda ex art. 176 del TUIR in una società neocostituita, allo scopo di rendere l’immobile in cui era esercitata l’attività, rimasto in capo alla conferente, non più strumentale per destinazione e quindi assegnabile con la disciplina agevolata.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto (e ribadito, come principio, nella risposta a interpello n. 12/2024, sebbene in relazione ad un caso alquanto più articolato) che l’immobile non avesse effettivamente il requisito della non strumentalità, poiché dopo l’assegnazione agevolata i soci assegnatari lo avrebbero concesso in locazione alla società conferitaria (da loro stessi partecipata), restando esso, di fatto, strumentale alla medesima attività cui lo era prima del conferimento.
In definitiva, quindi, è a rischio contestazione l’assegnazione, cessione o trasformazione, preceduta da operazione propedeutica, al cui esito il bene che in principio era strumentale per destinazione sia ancora utilizzato, come prima dell’operazione agevolata, nella medesima attività.
Il terzo tema di cui la prassi si è occupata è la cessione dell’immobile oggetto dell’operazione agevolata. L’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 93/2016, ha affermato che è legittimo il risparmio d’imposta conseguito dai soci che, invece di far vendere l’immobile (non più destinato ad attività d’impresa) dalla società ad un terzo acquirente, se lo facciano assegnare e procedano essi stessi all’alienazione al terzo acquirente.
Una operazione così congegnata non sarebbe contraria alla finalità della disciplina dell’assegnazione agevolata, che peraltro era stata introdotta (come conferma la Relazione illustrativa alla L. 208/2015) anche per favorire la circolazione degli immobili.
In tal senso, l’assegnazione con emersione della plusvalenza in capo ai soci assegnatari, assoggettata a imposta sostitutiva, garantendo un considerevole risparmio fiscale indubbiamente favorisce la circolazione degli immobili. È essenziale, però, che la plusvalenza sia interamente assoggettata a imposta sostitutiva (o, eventualmente, in parte a sostitutiva e per l’eccedenza a imposta ordinaria); in caso contrario, come conferma la risposta a interpello n. 456/2023, l’Agenzia delle Entrate considererà elusiva la fattispecie.
Nel documento appena menzionato, infatti, il contribuente istante intendeva effettuare una trasformazione agevolata avvalendosi della facoltà di utilizzare il valore catastale, approfittando del chiarimento fornito dalla circ. Agenzia delle Entrate 1° giugno 2016 n. 26 (cap. III Parte I) secondo il quale il quinquennio rilevante ai fini dell’assoggettamento della plusvalenza ad imposizione come reddito diverso ex art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR decorre, in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione, tenendo conto anche del periodo di possesso in capo alla società trasformata. In questo modo, essendo al momento della vendita tale quinquennio già decorso, la plusvalenza sarebbe sfuggita del tutto a imposizione (o, quanto meno, non vi sarebbe stata assoggettata nella sua interezza, ma solo fino a concorrenza del valore catastale), e per questo motivo l’operazione era da ritenersi elusiva.
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