False
ACCEDI
Martedì, 30 giugno 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

La prescrizione ispettiva INAIL torna ai classici cinque anni

Terminano gli effetti delle sospensioni dei termini previsti nel periodo COVID

/ Fabrizio VAZIO

Martedì, 30 giugno 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la fine del mese di giugno, terminano gli effetti della sospensione dei termini prescrizionali ispettivi INAIL disposta dall’art. 11 comma 9 del DL 183/2020 (conv. L. 21/2021).

La norma ha stabilito che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3 comma 9 della L. 8 agosto 1995 n. 335 erano sospesi dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 (182 giorni) e riprendevano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
In verità le sospensioni dei termini prescrizionali erano state due, poiché vi era stata anche quella di 129 giorni disposta dall’art. 37 comma 2 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020). Quest’ultima norma prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020; tuttavia, gli effetti di tale disposto normativo si esauriscono esauriti il 30 giugno 2025.

L’interruzione dei termini prescrizionali INAIL ha notevole rilievo in quanto prolunga il periodo di verifica nelle ispezioni.
In particolare:
- fino al 30 giugno 2025 il periodo controllato era allungato rispetto al classico termine prescrizionale quinquennale di 311 giorni (ovverosia 129 più 182);
- dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 il termine è risultato allungato di soli 182 giorni.

Va notato che la disciplina dei termini prescrizionali nelle ispezioni INAIL ha subito una rilevante modifica anche durante la vigenza delle norme in esame, poiché con la circolare n. 26/2025 è stato precisato che la prescrizione viene interrotta solo dal verbale finale e non dal verbale di primo accesso.
Fino alla vigenza di tale circolare, infatti, l’INAIL riteneva che il termine prescrizionale andasse computato a ritroso dalla data del verbale di primo accesso, mentre dopo l’Istituto assicuratore ha deciso che il termine prescrizionale doveva essere calcolato unicamente dalla notifica del verbale finale.
Infatti, l’Istituto, sulla scorta della giurisprudenza, ha ritenuto che non fosse sufficiente il mero accesso degli ispettori presso l’azienda per interrompere i termini, diversamente da quanto stabilito dall’INAIL con la circolare n. 1/99.

Si ricorda che il verbale finale di una verifica ispettiva INAIL non contiene alcuna indicazione circa i premi dovuti, che verranno richiesti successivamente con provvedimento emesso dagli uffici amministrativi che liquideranno il verbale. Esso è stato comunque ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione perché contiene tutti gli elementi per la liquidazione e può quindi interrompere i termini; a tal fine non è necessario procedere alla quantificazione del credito, che può anche essere non determinato ma solo determinabile (cfr. circ. INAIL n. 26/2025).

In concreto, quindi:
- per i verbali notificati dal 1° luglio 2026 il periodo esaminato negli accertamenti ispettivi INAIL nei confronti delle aziende ritorna a essere quello classico quinquennale stabilito dalla L. 335/95. Ciò era stato precisato dall’Istituto fin dal 12 agosto 2021, nella nota n. 9970 intitolata “Disposizioni concernenti la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria” e confermato nell’ulteriore nota del 23 settembre 2021, ove si legge che “dal 1° luglio 2026 entrambi i periodi di sospensione previsti dalle citate norme diverranno irrilevanti ai fini del computo del periodo prescrizionale ordinario ex art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995”;
- tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026 il periodo esaminato risulta essere di cinque anni e 182 giorni indipendentemente dalla data di liquidazione del verbale ispettivo.

Va da ultimo precisato che anche eventuali richieste premiali scaturenti da verifiche effettuate dagli uffici amministrativi INAIL soggiacciono ai medesimi termini.

TORNA SU