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LAVORO & PREVIDENZA

Cassa integrazione agevolata in caso di temperature elevate

Un apposito decreto legge consente alle aziende di beneficiare di CIGO e CISOA in presenza di eccezionali ondate di calore

/ Luca MAMONE

Martedì, 30 giugno 2026

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Con l’atteso DL 107/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 giugno e recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del PNRR, vengono reintrodotte norme che consentono alle aziende impegnate nella realizzazione di opere infrastrutturali e nel settore agricolo, di sospendere o ridurre l’attività lavorativa con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, anche a causa di eccezionali ondate di calore.

Le ondate di calore, come quelle che attualmente interessano il nostro Paese e il resto dell’Europa, incidono inevitabilmente sullo svolgimento delle attività lavorative rendendo necessaria, con sempre maggior frequenza, la sospensione o la riduzione delle stesse. Per questo motivo, da diversi anni viene riconosciuta ai datori di lavoro interessati la possibilità di richiedere prestazioni di integrazione salariale, tra le quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Inoltre, l’intervento di sostegno al reddito può essere richiesto anche nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Ciò premesso, l’art. 6 del citato DL 107/2026 riconosce dunque una serie di condizioni di favore per l’accesso agli ammortizzatori sociali in questione, a cominciare dalle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, coinvolte nella realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Disapplicato il limite delle 52 settimane

Nel dettaglio, la norma in commento interviene in modalità agevolativa con riferimento al trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), “disattivando” – relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE”) – i limiti di durata di 52 settimane previsti dall’art. 12 commi 2 e 3 del DLgs. 148/2015.

Sul punto, si precisa che tale disposizione agevolativa trova applicazione per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026.
Inoltre, sempre per il medesimo periodo, la norma in esame riconosce alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 13 comma 3 del DLgs. 148/2015, specificamente previsto in tutti i casi in cui l’azienda richiede un intervento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Le agevolazioni in questione sono riconosciute nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l’anno 2026.
Spetterà poi all’INPS monitorare l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, anche in via prospettica, non accogliendo le domande eccedenti tale limite di spesa.

Per quanto riguarda invece le imprese del settore agricolo, il comma 2 dell’art. 6 del DM 107/2026 riconosce – sempre per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 – la concessione agevolata del trattamento di CISOA per intemperie stagionali, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

In particolare, il trattamento viene concesso anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Inoltre, le integrazioni al reddito in questione non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno, mentre sono equiparate al lavoro ai fini:
- del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all’art. 8 della predetta L. 457/72.

In relazione a quest’ultimo requisito, infatti, giova ricordare che si considerano operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
Infine, la norma in parola prevede che in deroga a quanto previsto dall’art. 14 della citata L. 457/72, il trattamento CISOA concesso ai sensi del DL 107/2026 venga erogato dalla Sede dell’INPS territorialmente competente e direttamente dall’Istituto medesimo.

Anche in questo caso, il riconoscimento agevolato della CISOA è concesso nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l’anno 2026 e spetterà all’INPS monitorare, anche in via prospettica, il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite.

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