Cause di esclusione dal CPB sotto la lente del Notariato
Con lo Studio n. 23-2026/T, il Consiglio nazionale del Notariato ha analizzato le cause di esclusione dal CPB previste dall’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024; tali disposizioni, introdotte dal DLgs. 81/2025, si applicano a decorrere dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dal 13 giugno 2025, e puntano a legare, per quanto riguarda il CPB, i professionisti (dotati di partita IVA) che dichiarano individualmente redditi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo (sul tema si veda anche “Se il CPB per l’ente collettivo è escluso, i professionisti sono liberi di aderire” di oggi).
Il Notariato, dopo aver analizzato sinteticamente la disciplina generale applicabile al concordato preventivo biennale, approfondisce il tema dell’applicabilità delle sopra citate cause di esclusione alle associazioni notarili costituite esclusivamente per la gestione delle aste immobiliari o per l’attività di levata dei protesti.
In merito, viene osservato che, pur in assenza di esoneri espliciti, sarebbe opportuno prevedere la disapplicazione delle cause di esclusione in commento nei confronti di tali soggetti, considerato che l’esercizio esclusivo delle attività da parte delle associazioni notarili dovrebbe comportare l’impossibilità di trasferimenti di reddito elusivi tra il soggetto collettivo e gli associati che svolgono anche l’attività notarile in forma individuale.
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