Tipizzazione metodologica del valore di liquidazione del patrimonio con dubbi
Distinzione incerta tra crisi o insolvenza, cui si associa il valore di liquidazione giudiziale, e mero squilibrio, cui si abbina la liquidazione in bonis ordinata
Il nuovo decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, già esaminato su Eutekne.info sotto il profilo della qualificazione giuridica della relazione di alternativa liquidatoria, introduce al punto 6 della Sezione II della check-list, articolato in dieci sotto-paragrafi (6.1-6.10), una compiuta tipizzazione metodologica del “valore di liquidazione del patrimonio”, colmando una lacuna del testo previgente e sollevando, al contempo, interrogativi applicativi meritevoli di un primo momento di riflessione operativa.
Il parametro di riferimento che viene ora introdotto è il valore di liquidazione giudiziale (6.2), salvo il caso dello squilibrio ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 14/2019 (CCII), per il quale rileva il diverso valore della liquidazione in bonis ordinata. La stima, fondata su parametri oggettivi (6.3), deve comprendere l’eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio anche in sede giudiziale, recependo la nozione dell’art. 87 comma 1 lett. c) del CCII, e deve considerare il fattore tempo mediante attualizzazione, nonché la probabilità di una cessione unitaria (6.4), con tassi di sconto differenziati a seconda che l’impresa resti gestita dall’imprenditore o sia aperta la liquidazione giudiziale (6.6), tenuto conto degli oneri da eventuale interruzione dell’attività (6.7) e, nella valutazione atomistica, dei costi di smontaggio, smaltimento e bonifica (6.9).
Già in prima battuta, non priva di incertezze è la distinzione, posta dal § 6.2, tra “crisi o insolvenza” – cui si associa il valore di liquidazione giudiziale – e mero “squilibrio” ex art. 12 del CCII, cui si abbina la più favorevole liquidazione in bonis ordinata: la diversa qualificazione genera sensibili ricadute quantitative, imponendo all’imprenditore ed all’esperto la massima cautela. Egualmente delicata è la previsione del § 6.5, ove il calcolo è fissato “alla data attuale”, in consapevole deroga rispetto alla “data della domanda” di cui all’art. 87 del CCII.
La formula, elastica, va intesa come la data più prossima al momento in cui le proposte sono in concreto formulate alle parti interessate, e non come fotografia cristallizzata all’ingresso in piattaforma. Tale scelta impone uno sdoppiamento temporale: gli attivi vanno assunti nella loro attualità, mentre le perdite di periodo e il computo a ritroso del periodo sospetto per le azioni revocatorie ex art. 170 comma 2 del CCII, vanno necessariamente riferiti ad una ragionevole data di apertura della liquidazione giudiziale, di norma futura rispetto alla data della stima.
Di particolare rilievo è, poi, il § 6.8, che, nel tentativo di addivenire al più probabile valore di liquidazione degli immobili, distingue tre configurazioni – di mercato, “quick sale” e concorsuale – prescrivendo l’assunzione di quella concorsuale, salvo il caso di CNC di imprese in bonis. La progressione, non quantificata dal documento, va ricostruita muovendo dal valore di mercato (prezzo conseguibile in assenza di pressione temporale), per transitare al quick sale, che incorpora la sola attualizzazione finanziaria del fattore tempo, e quindi al valore concorsuale, che riflette i fattori coattivi della vendita forzata: assenza di garanzia ex art. 2922 c.c., platea ristretta degli offerenti, “stigma” concorsuale. Si tratta, dunque, di una decomposizione “a cascata” nella quale ciascun gradino isola un distinto fattore di deprezzamento, sicché ai fini del valore concorsuale è metodologicamente corretto muovere dal quick sale e deprezzarlo unicamente dei fattori coattivi non ancora considerati, senza duplicare la componente temporale.
Un ulteriore profilo sovente trascurato e ora disciplinato al § 6.10 è la valorizzazione del magazzino, la cui configurazione varia radicalmente a seconda che l’attività sia in prosecuzione o si interrompa. Nello scenario di “fermo” le rimanenze subiscono un deprezzamento significativo, sino all’azzeramento per le componenti i cui costi di smaltimento eccedano il ricavabile; nello scenario di continuità, l’asset conserva, invece, il proprio valore, fatta salva la svalutazione delle componenti obsolete o a lenta rotazione secondo il criterio dell’OIC 13. La distinzione assume rilievo dirimente nelle ipotesi di cessione aggregata dell’azienda in esercizio, dove la prospettiva di una cessione unitaria può attenuare significativamente lo scarto concorsuale.
In definitiva, il punto 6 della Sezione II costituisce un’apprezzabile tipizzazione metodologica, idonea ad orientare la discrezionalità tecnica del valutatore, pur senza esaurirla. Spetterà all’esperto vigilare sulla coerenza delle assunzioni – data di riferimento, configurazione di valore, ipotesi di continuità o interruzione – e sulla loro idoneità a fornire ai creditori un termine di paragone autenticamente significativo, in quella funzione conformativa rispetto al canone di buona fede e correttezza che presidia le trattative ai sensi dell’art. 4 del CCII.
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