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Confisca di denaro senza divieto di retroattività dell’overruling sfavorevole

Tale divieto vale solo se c’è un ampliamento del potere ablatorio-punitivo e non se il mutamento incide solo sulla qualificazione teorica della misura

/ Stefano COMELLINI

Venerdì, 3 luglio 2026

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Riveste particolare interesse la sentenza n. 24677 depositata ieri con la quale la Cassazione ha ripreso la più recente e innovativa giurisprudenza in tema di sequestro e confisca, contribuendo a confermare, con interessanti distinguo, la natura ripristinatoria della confisca per equivalente e la riqualificazione della confisca di denaro.

I ricorrenti, pubblici ufficiali, erano stati ritenuti responsabili in grado di appello del reato di cui all’art. 319-quater c.p. (“Induzione indebita a dare o prometter utilità”) con conseguente confisca in solido, ex art. 322-ter c.p., della somma di denaro corrispondente al profitto del reato, ovvero qualora impossibile, per valore equivalente sui beni nella disponibilità degli stessi.

Posto che il reato risultava nel frattempo prescritto, la Suprema Corte ha posto l’attenzione sulla confisca disposta dal giudice di merito, confermando l’ablazione limitatamente alla somma di denaro pari al profitto del reato e annullando la subordinata statuizione relativa alla confisca per equivalente dei beni diversi dal denaro.

Per giungere a questa decisione, i giudici di legittimità hanno proposto un’ampia disamina del quadro normativo e interpretativo riferito ai provvedimenti ablatori regolati dall’art. 578-bis c.p.p., ricordando come la disposizione sia stata, fin da subito, ricondotta a natura anche sostanziale e, quindi, inapplicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (31 gennaio 2019), riferendosi nella formulazione vigente alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria (Cass. n. 4145/2023).

Tuttavia, tale orientamento è stato dapprima intaccato dalla Corte EDU (sentenza 19 dicembre 2024 Episcopo e Bassani c. Italia) che ha rilevato (§ 74) come la confisca per equivalente presenti nell’ordinamento italiano tratti più vicini alla restituzione di un arricchimento ingiustificato che a una sanzione penale, in quanto essa non può eccedere l’effettivo vantaggio conseguito dall’autore del reato e prescinde dal grado di colpevolezza ai fini della determinazione del quantum ablativo.

La funzione ripristinatoria della confisca del profitto illecito è stata poi confermata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 7/2025) che, nell’intervenire sul testo dell’art. 2641 c.c., ne ha escluso l’effetto peggiorativo di carattere “punitivo”; nonché dalla pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 13783/2025) per cui la confisca del profitto, anche quella per equivalente, assolve sempre ad una funzione recuperatoria assumendo solo in determinate occasioni una funzione punitiva.

D’altro canto, la Cassazione ricorda anche come la riconduzione a confisca diretta e non per equivalente dell’ablazione del denaro quale prezzo o profitto del reato, consolidatasi in giurisprudenza, sia stata criticamente rivista dalla sentenza a Sezioni Unite n. 13783/2025, che ha ritenuto la confisca del denaro come diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; per equivalente, qualora tale nesso non sussista.

Il tema è quindi se, a fronte della qualificazione in termini meramente ripristinatori della confisca per equivalente che non esorbiti il vantaggio ricevuto dall’agente e non assuma quindi natura punitiva, possa escludersi il divieto di applicazione retroattiva del disposto dell’art. 578-bis c.p. consentendone così il mantenimento anche per fatti anteriori alla sua vigenza.

La recentissima giurisprudenza sul punto (Cass. nn. 25200/2025 e 9762/2026) si è espressa negativamente perché così si avrebbe un overruling sfavorevole e dunque si violerebbe il principio di prevedibilità del diritto.

La questione del divieto di overruling è di particolare delicatezza, presente nella giurisprudenza della Corte EDU per cui, secondo l’art. 7 della CEDU, non può applicarsi retroattivamente una interpretazione giurisprudenziale non ragionevolmente prevedibile all’atto della violazione. È presente altresì nell’ordinamento interno, secondo l’art. 5 c.p., scusando quindi per assenza di colpevolezza l’errore sulla liceità del comportamento tenuto dall’agente (Cass. n. 30516/2025).

Il divieto trova applicazione con riferimento alla confisca per equivalente

Per la sentenza in esame, il divieto di overruling può darsi solo qualora il mutamento interpretativo determini un ampliamento del potere ablatorio-punitivo del giudice in danno dell’imputato e non invece qualora lo stesso incida solo sulla qualificazione teorica della misura, senza ampliare retroattivamente l’aerea dell’ablazione. Ne consegue che, mentre il divieto di retroattività dell’overruling sfavorevole trova applicazione con riferimento alla confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, esso non può condurre invece alla caducazione della confisca disposta sulle somme di denaro ex art. 322-ter c.p.

Orbene nel caso di specie, la confisca diretta o per equivalente della somma di denaro pari al profitto del reato, all’epoca del fatto era comunque da considerare come diretta, così dovendosi escludere che la modifica interpretativa abbia inciso sull’affidamento dell’agente in un quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto. In conclusione, la Corte ha confermato la confisca in forma diretta e per equivalente solo limitatamente al denaro.

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