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Venerdì, 3 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Salva la confisca anche se disposta per l’intero profitto sul singolo concorrente

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 luglio 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 24169/2026, ha precisato che, in sede di esecuzione della confisca per equivalente del profitto di un reato tributario (a fronte di una condanna definitiva), non può essere richiesta la riduzione della misura invocando il principio secondo cui ciascun concorrente può essere aggredito solo nei limiti di quanto individualmente conseguito e non per l’intero profitto illecito.

Non è, infatti, possibile invocare una più favorevole applicazione dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000 in forza dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite n. 13783/2025 (secondo la quale, in caso di concorso di persone nel reato, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca può essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito), differente rispetto a quanto indicato in altre decisioni (cfr. Cass. n. 1999/2018) addotte a fondamento del provvedimento di confisca.

Come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 230/2012, la disciplina della successione di leggi non può essere estesa ai mutamenti giurisprudenziali, che non sono assimilabili ad atti di produzione normativa. In virtù dei principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri, l’abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore.

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