False
ACCEDI
Venerdì, 25 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Tutela sugli obblighi informativi non estesa ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro

La nozione di diritti ex art. 8 § 1 della direttiva 91/533/Cee comprende solo quelli relativi agli obblighi informativi posti dalla direttiva stessa

/ REDAZIONE

Venerdì, 25 settembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la sentenza depositata ieri, 24 settembre 2026, resa nella causa C-369/25, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito la portata della tutela prevista dalla direttiva 91/533/Cee – applicabile ratione temporis al caso di specie –, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

In particolare, i giudici europei, in seguito al rinvio pregiudiziale presentato dal Tribunale di Napoli in data 31 marzo 2025, sono stati chiamati a stabilire se la nozione di “diritti” contenuta nell’art. 8 § 1 della direttiva comprenda soltanto quelli derivanti dagli obblighi informativi posti dalla direttiva stessa oppure anche i diritti relativi al rapporto di lavoro sui quali il datore è tenuto a fornire informazioni ai sensi dell’art. 2 della stessa.

La Corte accoglie la prima interpretazione.
L’art. 8 impone infatti agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché qualsiasi lavoratore che si ritenga leso dalla mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla direttiva possa difendere i propri diritti per via legale. Il riferimento riguarda, pertanto, esclusivamente i diritti corrispondenti agli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro. Tra questi rientrano, ai sensi della direttiva 91/533/Cee applicabile al caso di specie ma successivamente sostituita dalla direttiva 2019/1152/Ue, il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro, quello a ricevere tali informazioni mediante uno dei documenti e nei termini prescritti dalla direttiva, nonché i diritti relativi alla comunicazione delle successive modifiche delle condizioni applicabili.

Diversamente, la tutela prevista dall’art. 8 non si estende ai diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro, anche quando questi costituiscano oggetto delle informazioni che il datore è tenuto a comunicare: gli elementi elencati dall’art. 2 della direttiva vengono infatti in rilievo esclusivamente quali informazioni da fornire al lavoratore.

Il regime giuridico dei diritti da contratto si fonda su altri strumenti

Il regime giuridico di tali diritti trova invece fondamento in altri strumenti del diritto dell’Unione europea e nel diritto nazionale; di conseguenza, il loro eventuale mancato riconoscimento non costituisce, di per sé, una violazione della direttiva 91/533/Cee la quale imponeva, appunto, un obbligo di informazione.

Sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulle ulteriori questioni poste dal giudice nazionale, riguardanti la qualificazione della pensione come retribuzione differita, il diritto al versamento dei contributi previdenziali e il relativo regime di prescrizione (cfr. Trib. Napoli 31 marzo 2025).

TORNA SU