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Sabato, 17 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Nuovi chiarimenti per la sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

/ REDAZIONE

Sabato, 17 ottobre 2026

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Con la risposta a interpello n. 186 pubblicata ieri, 16 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (regionale e comunale) del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, introdotta solo per il 2026 dall’art. 1 comma 237 della L. 199/2025.

Si ricorda che l’imposta sostitutiva si applica sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

I compensi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800 euro; le somme eccedenti il limite di 800 euro sono tassate con le modalità ordinarie.
Ai fini dell’accesso al regime fiscale di favore, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nel 2026.

Rimane escluso dall’imposta sostitutiva, per espressa previsione normativa, il personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45 comma 2 del DLgs. 95/2017.
Con la risposta in commento, l’Agenzia afferma che il limite reddituale di 50.000 euro debba essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49 comma 2 del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo art. 49 del TUIR.

Infine, viene precisato che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste.

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