Consulta: inammissibili gli appelli senza deposito alla Provinciale
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza 43/2010, ha ribadito la legittimità dell’art. 53 del DLgs. 546/92, nella parte in cui contempla l’inammissibilità dell’appello consegnato o spedito a mezzo posta alla controparte, ove l’appellante abbia omesso di depositare copia dell’atto di appello stesso presso la segreteria del giudice di prime cure.
La pronuncia conferma quanto in precedenza sostenuto dalla stessa Consulta con la sentenza n. 321 del 2009. (Redazione)
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